PEC dei consiglieri comunali: se il singolo rifiuta, il Comune può assegnare un indirizzo istituzionale
Il parere n. 12388 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali interviene sull’obbligo regolamentare di dotazione della posta elettronica certificata in capo ai membri del consiglio comunale
6 LUGLIO 2026
Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con il parere n. 12388 pubblicato il 1 luglio 2026, interviene sull’obbligo regolamentare di dotazione della posta elettronica certificata in capo ai membri del consiglio comunale.
Il Dipartimento richiama l’articolo 38 del d.lgs. n.267/2000 (TUEL), secondo cui il funzionamento dei consigli comunali è disciplinato dal regolamento consiliare, cui spetta anche definire le modalità di convocazione e comunicazione. In materia, precisa il parere, vale il principio per cui le modalità di comunicazione e formazione dell’avviso di convocazione, quando non fissate da legge, regolamenti o statuti, seguono il principio di libertà delle forme, purché la forma adottata sia idonea al raggiungimento dello scopo, come affermato dal TAR Campania–Napoli (sez. I, 19 maggio 2010, n. 7147) e dal TAR Liguria–Genova (sez. II, 27 ottobre 2010, n. 10020).
Il parere richiama inoltre il Consiglio di Stato (sentenza n. 6042/2018), secondo cui l’articolo 48 del Codice dell’Amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005) equipara la trasmissione del documento informatico via PEC alla notificazione a mezzo posta, garantendo (come già chiarito dall’Adunanza plenaria n.33/2014) piena affidabilità rispetto al mittente, al destinatario, al contenuto e all’avvenuto recapito. Ne discende, secondo il Dipartimento, l’assoluta equivalenza tra notificazione cartacea e comunicazione via PEC.
A fronte del rifiuto espresso dal consigliere, il Dipartimento ritiene che l’Ente possa fornire al medesimo — e agli altri consiglieri — un indirizzo PEC istituzionale con il dominio del Comune, evitando così il ricorso al messo comunale previsto dal comma 5 dell’articolo 12 del regolamento.