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Nessuna incompatibilità tra consigliere e assessore in Comuni diversi

Il parere del Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali), 6 novembre 2025, chiarisce l’applicabilità dell’art. 65 TUEL: nessun divieto per l’accumulo di cariche in Enti distinti

17 NOVEMBRE 2025

È stato sottoposto al Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali) il quesito relativo alla compatibilità tra la carica di consigliere comunale in un Comune con popolazione inferiore a 15mila abitanti e quella di assessore esterno in altro Comune, con popolazione superiore a 15mila abitanti. Il dubbio interpretativo verte sulla possibilità di cumulare le due funzioni, considerata la distinzione degli Enti territoriali coinvolti.

La questione richiama l’attenzione su alcune disposizioni fondamentali del Testo unico degli Enti locali (d.lgs. n. 267/2000 – TUEL), in particolare agli articoli 47, 64 e 65, che regolano rispettivamente le modalità di nomina degli assessori, le incompatibilità interne agli organi del medesimo Ente, e le incompatibilità tra cariche in Enti diversi.

Dal parere ministeriale emerge che non esiste, nell’attuale quadro normativo, una disposizione che sancisca l’incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di assessore in un altro Comune.