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Indennità del vicesindaco in caso di sospensione del sindaco

La pronuncia della Corte dei conti (sezione regionale di controllo per la Lombardia): al vicesindaco spetta sempre il 50% del compenso della carica

29 SETTEMBRE 2025

La deliberazione emessa dalla Corte dei conti (Sez. regionale di controllo per la Lombardia) in data 19 settembre 2025, n. 249 fissa un principio: al vicesindaco che esercita le funzioni vicarie a seguito della sospensione di diritto del sindaco non spetta l’indennità prevista per il titolare della carica, bensì quella propria della funzione vicaria, determinata nella misura percentuale stabilita dall’art. 82 del TUEL e dall’art. 4 del D.M. 4 aprile 2000 e successive modificazioni, indipendentemente dalla durata e dalla gravosità dell’impegno connesso alla sostituzione.

Il caso nasce a seguito della sospensione dalla carica di sindaco del primo cittadino di un Comune di piccole dimensioni da parte del prefetto ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 235/2012, in seguito all’applicazione di misure coercitive.Il vicesindaco, divenuto vicario, ha assunto la responsabilità della gestione amministrativa e ha chiesto che gli fosse aumentata l’indennità equiparandola a quella prevista per il sindaco o quella ridotta propria della sua carica originaria.