
Motivazione amministrativa: il richiamo generico alla legge non basta
Il Consiglio di Stato (Sez. VI), tramite sentenza 2 maggio 2025, n. 3730 ribadisce l’obbligo di chiarezza e trasparenza nei provvedimenti della PA
13 GIUGNO 2025
Mediante la sentenza 2 maggio 2025, n. 3730, il Consiglio di Stato (Sez. VI) ha esaminato un caso che riguarda il rigetto di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per l’avvio di un’attività di affittacamere. Il Comune aveva dichiarato decaduta la SCIA presentata da un privato, vietando l’esercizio dell’attività, ma senza richiamare la norma giuridica concreta che giustificasse il provvedimento. In particolare, il Comune si era limitato a un generico riferimento alla “normativa vigente”, richiamando una delibera di giunta provinciale non più attuale e adottata prima dell’entrata in vigore della legge effettivamente applicabile (l.p. Bolzano n. 10/2022).
Il Consiglio di Stato ha affermato che un provvedimento amministrativo non può considerarsi legittimo se privo di una motivazione specifica e accessibile. La giurisprudenza ha più volte riconosciuto la legittimità della cosiddetta motivazione per relationem (ossia per rinvio ad altri atti), ma soltanto a condizione che:
Gli atti richiamati siano indicati chiaramente
Gli atti siano accessibili, visionabili e ottenibili dall’interessato
Il rinvio non impedisca di esercitare il diritto di difesa
Nel caso specifico della sentenza; la norma decisiva, l’art. 38 della l.p. n. 9/2018, non è stata citata né nel provvedimento, né nella delibera richiamata, rendendo la motivazione lacunosa e ambivalente.
Secondo i giudici amministrativi, la motivazione costituisce l’essenza dell’atto amministrativo: non può quindi essere sanata a posteriori in sede giudiziale tramite scritti difensivi o memorie processuali. L’unico strumento idoneo all’integrazione è un autonomo provvedimento di convalida o gli atti dell’istruttoria, qualora sufficientemente chiari. In assenza di una motivazione adeguata, l’atto è viziato e deve essere annullato.
Il principio affermato rafforza la trasparenza dell’azione amministrativa, richiamando le amministrazioni all’obbligo di correttezza formale e sostanziale nei confronti del cittadino.