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Composizione giunta: cosa dice la legge per i Comuni con popolazione inferiore ai 3mila abitanti

Il parere del Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali), 5 giugno 2025: il numero massimo di assessori non può superare due, anche se a costo zero per l’Ente

11 GIUGNO 2025

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno è intervenuto, con un recente parere (datato 5 giugno 2025), in risposta al quesito sollevato da un sindaco di un Comune con 2.185 abitanti, in merito alla possibilità di aumentare il numero di assessori comunali senza determinare alcun aggravio di spesa. L’intervento del Dipartimento si è reso necessario per chiarire se, a fronte dell’assenza di nuovi costi per l’Ente, fosse comunque ammissibile derogare al numero massimo di assessori previsto dalla legge.

 
Il Ministero ha precisato che la determinazione numerica degli assessori rientra nella materia degli “organi di governo” dei Comuni, attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera p) della Costituzione. Ciò significa che solo il legislatore statale può disciplinare, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, la composizione numerica delle giunte comunali.
Il riferimento normativo richiamato dal Dipartimento è l’art. 1, comma 135, della legge 56/2014 (cd. Legge Delrio), che ha modificato l’art. 16, comma 17, del decreto legge 138/2011. Secondo tale disposizione, per i Comuni con popolazione fino a 3mila abitanti, il numero massimo di assessori è pari a due, indipendentemente dal fatto che vi siano o meno maggiori oneri economici.
 
Obbligo di rispetto del limite: nessuna deroga possibileLa nota del Ministero conferma pertanto che non è consentito ai sindaci di ampliare il numero di componenti della giunta al di là di quanto previsto dalla normativa statale.