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Tardività di una domanda consegnata via pec 35 secondi dopo la scadenza del termine

Sintesi della sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI) del 25 ottobre 2024, n. 8546

6 NOVEMBRE 2024

È tardiva la domanda presentata via pec le cui ricevute di accettazione e di consegna siano successive di pochi secondi rispetto all’orario di scadenza indicato dalla lex specialis (nella specie 33 e 35 secondi dopo le ore 12.00) in quanto, secondo i normali canoni cognitivi, ogni ora finisce allo scoccare del primo secondo dell’ora successiva. Difatti, allorquando si indica un numero intero (nella specie, ore e minuti), ossia privo di frazioni, queste sono da intendersi pari a zero e tale ricostruzione risulta ragionevole e conforme ai principi di imparzialità, buon andamento predicati dall’art. 97 Cost. e a quelli parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

E’ il principio evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI) del 25 ottobre 2024, n. 8546.