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Gli archivi della PA devono essere sempre accessibili (anche quelli cartacei)

Sintesi della sentenza del Lazio-Roma (Sez. II-bis), 24 luglio 2024, n. 15126

16 SETTEMBRE 2024

Il TAR Lazio-Roma (Sez. II-bis), mediante sentenza del 24 luglio 2024, n. 15126 ha confermato l’orientamento secondo cui gli archivi pubblici devono essere sempre accessibili per le richieste di consultazione dei documenti, a tutela del diritto di accesso agli atti previsto dalla legge n. 241/1990. Infatti è stata considerata illegittima la nota con cui un Comune ha comunicato e attestato l’impossibilità di reperire i documenti richiesti perché conservati in parte in locali fuori sede e non accessibili in sicurezza ed in parte in un piano seminterrato interdetto al personale, atteso che l’indebita sospensione procedimentale consegue ad una negligenza organizzativa dell’Amministrazione.

Nel caso di specie, un cittadino aveva infatti richiesto documentazione urbanistica relativa a un immobile, ma l’Ente Roma Capitale aveva appunto negato l’accesso adducendo l’inaccessibilità degli archivi per motivi di sicurezza e dislocazione in sedi separate.
Il TAR Lazio ha infine accolto il ricorso, sottolineando che l’Amministrazione non può invocare generici impedimenti organizzativi o di sicurezza per negare l’accesso, a meno che non fornisca una chiara attestazione dell’inesistenza o indisponibilità dei documenti.