Utilizzo illegittimo dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente
Il Consiglio di Stato (Sez. IV), mediante sentenza del 12 marzo 2024, n. 2395, ha accolto i ricorsi della giunta regionale e del Consorzio di bonifica
3 APRILE 2024
È illegittimo l’utilizzo dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente quale metodo di soluzione e perimetrazione degli ambiti di competenza della Regione e dei Consorzi di bonifica in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria di un corpo idrico (e, dunque, per la soluzione di controversie istituzionali) per assenza sia del presupposto dell’urgenza, sia della contingibilità. Questo il principio affermato dal Consiglio di Stato (Sez. IV) con sentenza del 12 marzo 2024, n. 2395.
Il caso in esame trae origine dall'ordinanza del sindaco di un Comune campano con cui è stato intimato al Consorzio di bonifica ed alla Giunta Regionale della Campania, la pulizia, il diserbo e la rimozione di rifiuti presenti sulle aste torrentizie attraversanti il territorio comunale.
L’ordinanza contingibile e urgente impugnata si fonda sul presupposto fattuale di pregressi solleciti già rivolti alla Giunta Regionale della Campania ed al Consorzio, rispettivamente in qualità di “soggetto obbligato proprietario del demanio idrico regionale” e “organo strumentale per la manutenzione degli alvei”.
In relazione alla questione sono intervenute due decisioni del TAR Campania-Salerno; entrambe le decisioni hanno ritenuto legittima la richiamata ordinanza contingibile e urgente.