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Green Pass: per chi ne è sprovvisto, sospensione del rapporto lavorativo e della retribuzione

La natura della responsabilità non è disciplinare bensì amministrativa. L’attività di vigilanza è affidata ai datori di lavoro

27 SETTEMBRE 2021

Alla mancata esibizione del Green Pass, nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 31 dicembre, corrisponde la sospensione del rapporto lavorativo, equivalente all'assenza giustificata, e del corrispondente trattamento retributivo. Il decreto legge n. 127/2021 è chiaro nell'escludere ogni forma di reazione disciplinare dell'ordinamento.

Le sanzioni previste, sia per i dipendenti sprovvisti della certificazione sia per i datori che non ottemperano alle prescrizioni in materia di verifiche, hanno natura puramente amministrativa, come si può evincere d’altronde dal riconoscimento della competenza in capo al prefetto, il quale è chiamato ad emettere il provvedimento esclusivamente sulla base di quanto rappresentato dalle PA di appartenenza. Solo qualora la violazione della disciplina abbia natura propriamente lesiva, come nell'ipotesi della falsificazione, allora si potrebbe ricadere nell'ambito della responsabilità disciplinare. Com'è ormai noto, la legge affida al datore di lavoro, o ai dirigenti in un contesto pubblico, la concreta applicazione del decreto.