CCNL Funzioni Locali 2022-2024: l’IVC diventa stipendio tabellare a tutti gli effetti
Il parere dell’ARAN n. 37607 chiarisce gli effetti degli incrementi contrattuali retroattivi del nuovo CCNL sul differenziale stipendiale
2 LUGLIO 2026
Il parere ARAN del 30 giugno 2026, n. 37607, chiarisce gli effetti degli incrementi contrattuali retroattivi del nuovo CCNL sul differenziale stipendiale riconosciuto in sede di passaggio al nuovo sistema di classificazione.
La pronuncia
L’ARAN chiarisce che, ai sensi dell’art. 56, comma 1, del nuovo CCNL 2022-2024, gli stipendi tabellari sono incrementati con effetto retroattivo per gli anni 2022 e 2023 di importi corrispondenti all’anticipazione prevista dall’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. L’IVC, di conseguenza, muta retroattivamente natura e diventa stipendio tabellare a tutti gli effetti.
Ne discende un aumento, seppur contenuto, del differenziale stipendiale iniziale ex art. 78, comma 3, lett. b) del CCNL 2019-2021, da riconoscere con la medesima decorrenza del 1° aprile 2023. L’Agenzia porta l’esempio di un ex C5: il differenziale, calcolato originariamente in 216,41 euro mensili, va rideterminato in 217,50 euro (pari alla differenza tra l’IVC spettante al C5 e quella spettante al C1).