Un lavoratore non può assolutamente svolgere attività in lavoro agile senza la preventiva autorizzazione del proprio datore di lavoro e senza l’accordo che prevede la Legge n. 81/2017, pena il licenziamento.
Il Tribunale di Ragusa (sentenza n. 1052 dell’ 11/07/2025) ha affrontato il caso di un lavoratore che, per un periodo prolungato e in assenza di autorizzazione formale, aveva svolto la propria attività da remoto, utilizzando timbrature virtuali e sistemi di connessione aziendale (VPN). Lo svolgimento unilaterale del lavoro da remoto senza autorizzazione e senza accordo individuale scritto è stato ritenuto una violazione disciplinare di particolare gravità, idonea a giustificare il licenziamento.
Cosa succede se un infortunio si verifica non in ufficio ma da casa durante lo smart working?
Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 462 dell’ 8 maggio 2025, ha affrontato il caso di una dipendente dell’ Università di Padova che, durante una riunione da remoto, si era procurata una frattura alla caviglia, a cui l’INAL, dopo un iniziale riconoscimento dell’infortunio, aveva riqualificato l’evento come infortunio domestico, negando la copertura assicurativa. La lavoratrice ha quindi promosso un ricorso innanzi il giudice del lavoro. Il Tribunale ha riaffermato che ciò che rileva non è il luogo fisico in cui si verifica l’evento lesivo, ma il nesso causale con l’attività lavorativa, confermando la tutela INAIL per l’infortunio avvenuto in casa.