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Scorrimento della graduatoria: per la Cassazione è sempre una scelta discrezionale dell’Ente

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12440 del 4 maggio 2026, ribadisce che la scelta di reclutamento rimane alla valutazione dell’Ente

20 MAGGIO 2026

L’ordinanza n. 12440 del 4 maggio 2026 della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) conferma che il candidato idoneo non matura un diritto soggettivo all’assunzione. La scelta tra scorrimento della graduatoria, mobilità volontaria o altre forme di reclutamento rimane rimessa alla valutazione dell’Ente, purché supportata da una motivazione verificabile e ancorata all’interesse pubblico.