Part-time nel pubblico impiego: l’Amministrazione può pretendere il ritorno al full-time?
Il parere dell’ARAN n. 37362 del 18 maggio 2026 chiarisce le condizioni per la trasformazione di un contratto da part-time a full-time
19 MAGGIO 2026
Il parere n. 37362 del 18 maggio 2026 chiarisce le condizioni alle quali un’Amministrazione può richiedere la trasformazione del contratto da part-time a full-time: senza accordo scritto preventivo, l’Ente non può agire unilateralmente
Nel panorama del lavoro pubblico locale, la gestione del part-time continua a generare incertezze operative. Con il parere del 18 maggio 2026, l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha risposto a un quesito di stringente attualità per gli uffici del personale dei Comuni: è possibile, per esigenze organizzative sopravvenute, costringere un dipendente che lavora a tempo parziale a rientrare a tempo pieno, qualora il suo rapporto fosse originariamente nato full-time?
L’ARAN ribadisce la necessità di rispettare la natura bilaterale dell’accordo di trasformazione: nessun rientro a tempo pieno può essere imposto unilateralmente dall’Ente, a meno che un termine di durata del part-time non fosse stato espressamente concordato e trascritto nell’atto scritto stipulato al momento della trasformazione. Il riferimento normativo è l’art. 53, commi 11 e 12, del CCNL 23 febbraio 2026 del Comparto Funzioni Locali, che disciplina in modo puntuale la materia del lavoro flessibile.