Riserva nei concorsi pubblici, sul mancato riconoscimento decide il giudice ordinario
Approfondimento sulla sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V) del 27 febbraio 2026 n. 1560
26 MARZO 2026
Quando un candidato a un concorso pubblico contesta il mancato riconoscimento di un titolo di riserva, la controversia non deve essere portata davanti al giudice amministrativo, ma davanti al giudice ordinario.
È questo il principio affermato dal Consiglio di Stato (Sez.V) con la sentenza del 27 febbraio 2026 n. 1560, intervenuta su un caso relativo a una procedura concorsuale per l’assunzione di agenti di polizia locale.
Al centro della decisione c’era il mancato riconoscimento della riserva prevista per chi ha svolto il servizio civile universale o nazionale, ma il punto affrontato dai giudici ha un rilievo più generale: stabilire se la posizione del candidato sia quella di interesse legittimo, da tutelare davanti al TAR oppure quella di diritto soggettivo, da far valere invece davanti al tribunale ordinario.