CCNL Funzioni Locali 2022-2024: la check-list operativa dei Comuni per le relazioni sindacali
Riassumiamo i principali punti chiave delle relazioni sindacali con l’esperta A. Varacca
25 MARZO 2026
a cura di ALESSANDRA VARACCA
In data 23 febbraio 2026 sono stati firmati i nuovi CCNL per il triennio 2022-2024 per l’Area e per il comparto Funzioni Locali, i quali disciplinano sia la parte giuridica che quella economica per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024.
Il sistema delle relazioni sindacali è definito dall’art. 3 del CCNL come “lo strumento per costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, anche al fine di garantire la esigibilità e la corretta applicazione del contratto e contribuire in tal modo alla prevenzione e risoluzione dei conflitti”:
possiamo pertanto definirlo come un importante strumento di politica gestionale che ha significativi riflessi sull’organizzazione dell’Ente.
Riassumiamo i principali punti chiave delle relazioni sindacali
-
verifica di quali sono le materie che il CCNL riserva al confronto e quali alla contrattazione e verifica in particolare delle nuove materie inserite dal CCNL del 23/02/2026;
-
verifica dei propri regolamenti interni (es. regolamento su orario di lavoro o su lavoro agile) e di quanto già definito dal proprio contratto collettivo decentrato integrativo per valutare se possono essere migliorati alcuni aspetti anche a fronte delle novità inserite dal CCNL;
-
entro il 30 aprile del 2026 costituzione del Fondo delle risorse decentrate e avvio della sessione negoziale;
-
ai fini dell’avvio della sessione negoziale l’Ente deve fornire una esaustiva informativa sui dati relativi alla costituzione del Fondo e sui dati a consuntivo sull’utilizzo delle risorse del Fondo dell’anno precedente;
-
nomina della delegazione trattante di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, entro 30 giorni dalla stipula del CCNL;
-
convocazione della delegazione trattante di parte sindacale entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme da parte dei soggetti legittimati;
-
definizione da parte dell’organo competente delle direttive alla delegazione trattante di parte datoriale, per definirne gli obiettivi strategici ed i vincoli anche di ordine finanziario;
-
avvio delle trattative, tenendo sempre presenti quelle per cui è necessario raggiungere un accordo al termine della contrattazione e quelle per cui non è necessario un accordo;
-
stipula dell’ipotesi del contratto decentrato integrativo e trasmissione, unitamente alla relazione illustrativa e a quella tecnica, al collegio dei revisori dei conti entro 10 giorni dalla sottoscrizione per il prescritto parere di competenza;
-
trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’Ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto; viceversa in caso di rilievi da parte del collegio dei revisori. la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni;
-
trasmissione in via telematica all’ARAN e CNEL del CCDI entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione;
-
verifica dell’attuazione delle disposizioni definite nel CCDI, secondo clausole, tempi e procedure definite all’interno del CCDI stesso.