News

Incompatibilità: serve l’integrale pagamento del debito amministrativo da parte del consigliere comunale

Focus sul parere del Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali), 6 novembre 2025

19 NOVEMBRE 2025

La sospensione delle procedure esecutive, conseguente all’adesione da parte del consigliere comunale interessato alla definizione agevolata del debito nei confronti dell’Ente comunale, non può ritenersi idonea ad escludere la causa di incompatibilità di cui all’art.63, comma 1, n.6 del TUEL (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267). È quanto ribadito dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali con un parere pubblicato il 6 novembre 2025.

Il contesto del caso

Il Ministero dell’Interno è stato chiamato a esprimere un parere su una questione delicata: può un consigliere comunale, debitore verso il proprio Comune per imposte locali non pagate, mantenere la carica se ha aderito a una rateizzazione del debito? Il caso nasce a seguito di verifiche effettuate dall’Amministrazione nei confronti degli amministratori, da cui è emerso che un consigliere risultava debitore per IMU, TARI e sanzioni amministrative. A fronte dell’ingiunzione di pagamento, l’interessato era stato ammesso alla definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse. Da qui la richiesta di chiarimento: la sospensione delle procedure esecutive derivante dalla definizione agevolata è sufficiente a escludere la causa di incompatibilità prevista dall’articolo 63, comma 1, n. 6 del Testo unico degli Enti locali?

Lo dice la normativa


L’articolo 63 del decreto legislativo n. 267 del 2000 elenca i casi in cui non è possibile ricoprire cariche elettive locali, tra cui quello di chi “avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune o la Provincia […] è stato legalmente messo in mora” oppure, per i debiti tributari, “abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”.