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Contributi per amministratori parasubordinati: nessun obbligo per gli Enti locali

Il Ministero dell’Interno, con il parere del 28 agosto 2025, n. 25336 esclude l’applicazione dell’art. 86 TUEL ai lavoratori in gestione separata INPS

11 NOVEMBRE 2025

La gestione previdenziale degli amministratori locali che svolgono anche attività lavorativa è da anni terreno delicato per enti e professionisti. Il parere del Ministero dell’Interno prot. n. 25336 del 26 agosto 2025 interviene su un punto finora poco esplorato: cosa accade quando il Sindaco o l’amministratore è un lavoratore parasubordinato (co.co.co. in gestione separata INPS)? L’Ente deve versare la quota forfettaria prevista dall’art. 86 TUEL? La risposta del Ministero è netta: no, nessun obbligo di contribuzione in capo al Comune o alla Provincia.