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Il tetto massimo della banca delle ore

Le indicazioni contenute nel parere ARAN CFC 31

18 NOVEMBRE 2019

Il tetto massimo di ore di lavoro straordinario che i dipendenti possono versare nella banca delle ore deve essere calcolato sulla base annuale fissata dal CCNL e non di quelle non ancora utilizzate dallo stesso dipendente. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nel parere ARAN CFC 31. Esso è dettato per le amministrazioni centrali, ma i suoi principi possono essere estesi anche a quelli locali.

Leggiamo testualmente nel parere che questo “limite si riferisca alle ore che ciascun soggetto può destinare, nell’arco dell’anno, a banca delle ore e non alla giacenza di tali ore sul conto individuale. Pertanto, una volta raggiunto, nell’arco dell’anno, il numero massimo di ore destinabili alla banca delle ore, non sono consentiti, per tale anno, ulteriori reintegri”.