Il conferimento di incarichi di co.co.co.
Dallo scorso 1° luglio le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativ
15 NOVEMBRE 2019
Dallo scorso 1° luglio le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuative o, per essere più precisi, a “prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Nella lettura per lo meno maggioritaria le PA non possono neppure dare corso a proroghe di tali rapporti. Si ricorda che il divieto di rinnovo è stato introdotto dall’articolo 1, comma 147, della legge n. 228/2012 (cd. di Stabilità 2013) come modifica all’articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001.
In questo ambito è stata data da alcuni interpreti una lettura, informalmente avallata da dirigenti del Dipartimento della Funzione Pubblica (ex pluris Università di Siena nella propria circolare sul conferimento di incarichi di collaborazione), per la quale “il legislatore ha disposto il divieto relativo, dal 1° luglio 2019, di stipulare contratti di collaborazione che si caratterizzano dalla presenza della etero-organizzazione ed etereo-direzione, ovvero che siano organizzati o diretti dal committente nelle modalità esecutive. Sul punto è intervenuta anche la circolare n. 3/2017 del Dipartimento della Funzione pubblica che, al paragrafo 4 relativo agli incarichi di collaborazione nel settore pubblico, precisa che il comma 5 -bis prevede il divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione coordinati e continuativi caratterizzati dall’etero-direzione della prestazione con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro. I contratti posti in essere in violazione di tali regole sono nulli e determinano responsabilità erariale. Il divieto per le pubbliche amministrazioni non si applica quindi a qualsiasi collaborazione, ma solo a quelle organizzate dal committente e di carattere esclusivamente personale. Sono quindi il grado d'ingerenza del committente nell'organizzazione - in termini spaziali e temporali - , e l'esclusività dell'apporto personale a rappresentare il discrimine tra collaborazioni legittime e non legittime”.
La citata circolare n. 3/2017 del Dipartimento della Funzione pubblica ci dice che con il comma 5 bis del d.lgs. n. 75/2017 “viene data attuazione al divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione coordinati e continuativi caratterizzati dall’etero direzione della prestazione con riferimento ai tempi ed ai luoghi di lavoro".