
Surroga di consiglieri comunali in caso di incapacità
Una breve analisi del parere n. 41244 del 24 dicembre 2024 del Ministero dell’Interno
23 APRILE 2025
Il sindaco di un comune si è recentemente rivolto a un Ufficio di consulenza legale per un parere riguardo alla possibilità di introdurre una norma regolamentare che consentisse la surroga di un consigliere comunale temporaneamente incapace di intendere e di volere a causa di gravi problemi di salute. La questione nasce dalla necessità di garantire il pieno funzionamento del consiglio comunale, anche in assenza di uno dei suoi membri a causa di gravi condizioni mediche.
L’analisi giuridica
L’Ufficio ha esaminato la proposta alla luce del d.lgs. n.267/2000, il testo unico degli enti locali, che stabilisce le regole sulla surroga dei consiglieri comunali. Secondo l’articolo 45 del decreto, il seggio vacante dovrebbe essere occupato dal candidato successivo nella stessa lista elettorale dell’ultimo eletto. Inoltre, il decreto legislativo n.235 del 2012 prevede che, in caso di sospensione di un consigliere, la supplenza sia affidata temporaneamente al candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti nella stessa lista.
Tuttavia, nel caso di un consigliere incapace di firmare le proprie dimissioni per gravi motivi di salute, la legislazione attuale non prevede la possibilità di una decadenza automatica né permette una surroga fino a che il consigliere è formalmente in carica, nonostante la sua incapacità.
Le implicazioni costituzionali
L’articolo 117 della Cost. attribuisce allo Stato la competenza esclusiva su materie che riguardano gli organi di governo dei comuni, delle province e delle città metropolitane. Di conseguenza, qualsiasi tentativo di regolamentare la surroga di un consigliere comunale attraverso norme locali potrebbe essere considerato illegittimo, poiché invaderebbe una competenza riservata allo Stato.
Conclusioni
La situazione attuale pone un evidente conflitto tra la necessità pratica di assicurare la continuità del governo locale e le rigidità del quadro normativo vigente. Una disposizione regolamentare locale che tentasse di introdurre la surroga automatica di un consigliere non in grado di dimettersi sarebbe viziata da un punto di vista legale. Risulta quindi necessaria una riflessione a livello legislativo statale per colmare questa lacuna normativa, garantendo al contempo la tutela della salute e della dignità personale dei consiglieri coinvolti, senza compromettere il funzionamento degli organi elettivi locali.