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Congedo parentale, ricorre l’abuso se si pregiudicano gli interessi altrui

Ricorre il licenziamento per giusta causa  se il dipendente agisce, richiedendo il congedo parentale, con l’intento di pregiudicare gli interessi del datore di lavoro o di terzi.
 

3 APRILE 2025

L’utilizzo del congedo parentale può costituire motivo di licenziamento per giusta causa solo se il dipendente agisce con l’intento di pregiudicare gli interessi del datore di lavoro o di terzi. È questo il principio affermato dalla Corte di cassazione (Sez. Lav.) nella sentenza n. 6993 del 2025, che ribadisce la necessità di valutare il comportamento del lavoratore nel contesto concreto e non in via astratta.
 
L’abuso, dunque, non si configura automaticamente quando l’uso del congedo esula dal fine principale – l’assistenza al figlio – ma solo se vi è un elemento soggettivo di dolo, ovvero l’intenzione di danneggiare.
 

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La vicenda oggetto della pronuncia riguardava un lavoratore del settore privato che, durante il congedo parentale, si era temporaneamente recato all’estero per assistere la madre gravemente malata, lasciando il figlio in Italia con la moglie. Il datore di lavoro aveva disposto il licenziamento disciplinare, ritenendo che l’assenza dall’abitazione familiare fosse incompatibile con la finalità del congedo.
La Corte d’Appello aveva tuttavia accolto il ricorso del dipendente, rilevando l’assenza di comportamenti fraudolenti o contrari allo spirito solidaristico della norma. La Cassazione ha confermato questa impostazione: se la condotta del lavoratore è motivata da valori familiari urgenti e non comporta attività incompatibili con il congedo (come un secondo lavoro), non può parlarsi di abuso.
 

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Anche se riferita a un lavoratore del settore privato, la decisione ha evidenti riflessi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il principio espresso dalla Cassazione invita infatti le amministrazioni a valutare con attenzione le circostanze concrete prima di irrogare sanzioni disciplinari.
L’uso del congedo parentale deve essere interpretato in modo funzionale, tenendo conto della pluralità delle esigenze familiari. Non ogni deviazione dalla finalità originaria implica abuso, ma solo quella sorretta da un’intenzionalità lesiva. Una lettura che, nel bilanciamento tra controllo e solidarietà, restituisce centralità al buon senso e alla proporzionalità.