
L’istituzione del servizio mensa o dei buoni pasto e il tetto di spesa del personale
Non è possibile, in caso di istituzione ex novo della mensa o di erogazione dei buoni pasto, non si possono modificare i parametri per il rispetto del tetto di spesa del personale. Lo afferma la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n. 253/2024.
31 GENNAIO 2025
Non è possibile, in caso di istituzione ex novo della mensa o di erogazione dei buoni pasto, non si possono modificare i parametri per il rispetto del tetto di spesa del personale. Lo afferma la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n. 253/2024.
Sulla materia della mensa o dei buoni pasto per i dipendenti degli enti locali non vi sono disposizioni di legge, ma norme contrattuali, in particolare l’articolo 35 del CCNL 16.11.2020, che riprende l’articolo 45 del CCNL 14.9.2000, posto che “la materia non forma oggetto di contrattazione decentrata integrativa”.
Riprendendo le indicazioni dell’ARAN, in assenza di una disponibilità finanziaria dell’ente “si esclude che il dipendente possa considerarsi titolare di un preciso diritto soggettivo alla corresponsione dei buoni pasto”. Quindi non è un servizio obbligatorio.
Gli oneri entrano nel tetto di spesa del personale di cui ai commi da 557 a 562 della legge n. 296/2006. Per cui, “la richiesta di modifica del parametro è funzionale ad un aumento in senso assoluto della spesa del personale che non risulterebbe, tra l’altro, neppure giustificabile dal carattere di stretta necessità della stessa per l’assolvimento di un servizio essenziale dell’ente”.
Da qui la conclusione che “non è possibile modificare il parametro di riferimento per il calcolo del tetto di spesa previsto dal comma 557 dell’art.1 della legge 296 del 2006 in quanto principio di coordinamento di finanza pubblica, suscettibile di deroga solamente nel caso di esplicita volontà del legislatore”.