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Niente progressioni se manca l’accordo

La destinazione di una parte delle somme del fondo risorse decentrate – in particolare della componente stabile – per nuove progressioni economiche richiede necessariamente l’approvazione di un contratto integrativo sottoscritto entro la fine dell’anno
 
 
 
 

16 DICEMBRE 2024

La destinazione di una parte delle somme del fondo risorse decentrate – in particolare della componente stabile – per nuove progressioni economiche richiede necessariamente l’approvazione di un contratto integrativo sottoscritto entro la fine dell’anno.
 
Secondo quanto chiarito dalla sezione Autonomie della Corte dei conti, l’eventuale mancata stipula dell’accordo decentrato non incide sulla consistenza del fondo, purché esso venga comunque costituito e certificato dal revisore entro il 31 dicembre. Tuttavia, l’assenza dell’accordo comporta l’impossibilità di attivare nuove progressioni economiche nell’anno di competenza. Questo vincolo deriva dalla previsione del contratto collettivo che stabilisce che le progressioni economiche «sono attribuite a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo».
 
Un elemento di rilievo che gli enti devono tenere in considerazione nell’ultima fase dell’anno riguarda anche i chiarimenti interpretativi forniti dall’ARAN e dalla Funzione pubblica. Il parere 4881/2024 dell’ARAN, infatti, ha ribadito che il limite del 50% degli aventi diritto per le progressioni, previsto dall’articolo 23, comma 2 del Dlgs 150/2009, deve essere applicato distintamente per ogni graduatoria, differenziata in base all’area di inquadramento. Pertanto, il calcolo non si riferisce all’amministrazione nel suo complesso.
Questo principio richiede attenzione nel gestire eventuali arrotondamenti: l’esigenza di evitare un superamento complessivo del limite per l’ente impone di non arrotondare per eccesso nelle singole graduatorie. In ogni caso, è possibile che le procedure necessarie per l’attuazione delle progressioni siano completate nell’anno successivo, con la decorrenza dei differenziali stipendiali fissata al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
 
Un ulteriore chiarimento, fornito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27448/2024, stabilisce che non è legittimo escludere dalle procedure di progressione orizzontale i dipendenti idonei che, durante lo svolgimento delle stesse, siano stati collocati in pensione. Questo principio garantisce l’inclusione di tutti i soggetti in possesso dei requisiti al momento dell’istanza di partecipazione.
Alla luce di quanto sopra, gli enti sono chiamati a pianificare accuratamente le attività legate ai differenziali stipendiali, rispettando le scadenze e assicurandosi di soddisfare i requisiti normativi e interpretativi vigenti.