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Lavoro e disabilità grave: estensione del congedo straordinario al convivente di fatto

Focus sull’ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. Lavoro), 2 dicembre 2024, n. 30785: questione rimessa alla Corte Costituzionale
 

13 DICEMBRE 2024

Assume ampio rilievo l’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione (Sez. Lavoro) datata 2 dicembre 2024, n. 30785 nell’ambito di un ricorso promosso dall’INPS avverso una pronuncia della Corte d’Appello di Milano, che aveva riconosciuto ad una persona il diritto al congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001, convivente di fatto con una persona disabile grave. La controversia verte sull’applicabilità del beneficio in assenza di un vincolo matrimoniale, alla luce della normativa vigente prima della modifica introdotta dal d.lgs. 105/2022.
La Sezione Lavoro ha infatti dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, nel testo anteriore alla modifica introdotta con l’art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 105/2022, nella parte in cui, in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 Cost., non includeva il convivente di fatto tra i soggetti beneficiari del congedo straordinario finalizzato all’assistenza del familiare con disabilità grave.
 
Implicazioni giuridiche e pratiche
Questioni giuridiche principali
Ratio decidendi (Analisi giuridica)
Dispositivo e decisione finale
Implicazioni giuridiche e pratiche
Indice
Questioni giuridiche principali
Ratio decidendi (Analisi giuridica)
Dispositivo e decisione finale
Implicazioni giuridiche e pratiche
Questioni giuridiche principali
 
– Inclusione del convivente more uxorio nei beneficiari del congedo straordinario. La Corte è chiamata a stabilire se il convivente di fatto possa essere incluso tra i soggetti aventi diritto al congedo straordinario per l’assistenza di un familiare disabile, in assenza di un’esplicita previsione normativa nel testo originario dell’art. 42, comma 5.
– Rilevanza della modifica normativa del 2022. Si discute se la riforma che ha equiparato il convivente di fatto al coniuge possa influenzare retroattivamente l’interpretazione della normativa preesistente, in ragione del principio di ragionevolezza e uguaglianza (art. 3 Cost.).
 
Ratio decidendi (Analisi giuridica)
 
La Corte ha evidenziato che, nel testo applicabile ratione temporis, l’art. 42, comma 5, prevedeva un elenco tassativo di beneficiari, senza menzionare il convivente di fatto. Tuttavia, l’analisi si è concentrata sulla possibile incostituzionalità della norma per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., considerati i diritti inviolabili della persona e il principio di uguaglianza.
In particolare, la Corte ha rilevato che:
– la modifica del 2022, pur non applicabile retroattivamente, risponde a un’esigenza di tutela paritaria della convivenza more uxorio;
– il diritto del disabile grave a ricevere assistenza nell’ambito della sua comunità affettiva è stato riconosciuto dalla Corte Costituzionale in precedenti pronunce, come la sentenza n. 213/2016, che ha equiparato il convivente al coniuge per i permessi lavorativi;
– l’esclusione del convivente dalla tutela prevista dal congedo straordinario risulta irragionevole e lesiva del diritto alla salute psicofisica del disabile e del principio di solidarietà.
 

Dispositivo e decisione finale


La Corte ha pertanto ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001, nella parte in cui esclude il convivente di fatto dal novero dei beneficiari del congedo straordinario. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia.

Implicazioni giuridiche e pratiche

La decisione della Cassazione apre la strada a una possibile estensione retroattiva del congedo straordinario ai conviventi di fatto, qualora la Corte Costituzionale accertasse l’illegittimità della norma. Questo avrebbe un impatto significativo nei seguenti ambiti.
Per il diritto del lavoro, amplierebbe i diritti dei conviventi nel contesto delle tutele legate alla cura familiare.
Per il sistema previdenziale, aumenterebbe il numero di beneficiari potenziali, con implicazioni sul bilancio dell’INPS.
Per il diritto costituzionale, confermerebbe l’approccio evolutivo nell’interpretazione dei diritti sociali, adeguandoli ai mutamenti della società.
La pronuncia evidenzia la necessità di armonizzare le disposizioni normative con le trasformazioni della famiglia e il riconoscimento di pari dignità ai modelli familiari alternativi al matrimonio.