Gli Enti locali hanno margini di autonomia per la costituzione del fondo, essendo legate unicamente al vincolo del rispetto del tetto complessivo del salario accessorio dell’anno 2016, oltre che al rispetto delle regole contrattuali
29 NOVEMBRE 2024
Gli Enti locali hanno margini di autonomia per la costituzione del fondo, essendo legate unicamente al vincolo del rispetto del tetto complessivo del salario accessorio dell’anno 2016, oltre che al rispetto delle regole contrattuali. Tali principi si applicano anche nel caso di istituzione ex novo della dirigenza, facendo riferimento alla necessità di non superare la spesa media pro capite. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana n. 260/2024.
Leggiamo in primo luogo che “la rideterminazione del fondo salario accessorio - nel caso di prima istituzione della dirigenza e dunque in mancanza di un parametro storico di riferimento – debba avvenire in via figurativa, facendo riferimento a un parametro alternativo, purché questo sia congruamente motivato e ispirato alla ratio legis”.
Leggiamo infine che “può risultare di ausilio evidenziare in questa sede che la ratio legis perseguita dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, in combinato disposto con l’art. 33 del d.l. 34/2019, è quella di mantenere invariato il valore medio pro capite di attingibilità del dipendente al fondo medesimo. In tal senso, questa Sezione ritiene di indicare nuovamente che gli enti locali possono procedere in autonomia (…) per determinare la misura
del salario accessorio, purché siano tenuti in considerazione i limiti di legge”.