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Concorsi, l’assunzione del vincitore non può essere annullata

In tema di concorsi pubblici, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28330 del 4 novembre 2024, ha ribadito un principio di rilievo: l’approvazione della graduatoria rappresenta per l’amministrazione il momento conclusivo della procedura e, insieme, l’atto che identifica il vincitore come futuro dipendente
 
 
 
 

20 NOVEMBRE 2024

In tema di concorsi pubblici, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28330 del 4 novembre 2024, ha ribadito un principio di rilievo: l’approvazione della graduatoria rappresenta per l’amministrazione il momento conclusivo della procedura e, insieme, l’atto che identifica il vincitore come futuro dipendente. Di conseguenza, chi si colloca in posizione utile ha diritto all’assunzione, mentre per l’ente pubblico sussiste il dovere di procedere a tale assunzione.
 
Un punto centrale della pronuncia riguarda la “clausola di riserva” spesso inserita nei bandi, che permette all’amministrazione di non assumere il vincitore o di subordinare l’assunzione a future valutazioni. La Corte ha dichiarato nulla tale clausola, poiché questa crea una situazione di incertezza che contrasta con la finalità della procedura concorsuale, la quale mira a individuare una figura professionale da assumere.
 
Il ricorrente, vincitore di un concorso per un posto da operatore di Polizia Municipale in un Comune lucano, si è visto negare l’assunzione, nonostante i solleciti. La Corte d’appello di Potenza, richiamandosi a una clausola del bando, aveva ritenuto legittima la scelta del Comune di non procedere, poiché il bando riservava all’ente la facoltà di non assumere. Inoltre, il ricorrente non aveva contestato questa clausola né impugnato le delibere del Comune che giustificavano il diniego con la mancanza di risorse.
 

La decisione


La Cassazione ha riformato questa interpretazione, rilevando che l’approvazione della graduatoria da parte della Pubblica Amministrazione ha solo una funzione di controllo sulla regolarità del concorso. Da ciò deriva l’illegittimità di una clausola che vincoli l’assunzione a successive valutazioni dell’ente in merito all’opportunità di assumere.
La “clausola di riserva” si configura, secondo la Cassazione, come una sorta di revoca mascherata del concorso, un esercizio di autotutela senza fondamento giuridico e, per questo, nullo. La sentenza chiarisce che la partecipazione a un concorso con tale clausola non implica una sua tacita accettazione, né può legittimare l’ente a non procedere con l’assunzione.
Questa pronuncia rafforza il diritto dei vincitori di concorso a ottenere l’assunzione, evitando che la discrezionalità amministrativa si trasformi in uno strumento per eludere tale obbligo.