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Restituzione degli oneri concessori per mancata edificazione

L'esperto risponde al quesito per cui ci si chiede se sono dovuti gli interessi e la rivalutazione in caso di restituzione degli oneri concessori per mancata edificazione
 

18 NOVEMBRE 2024

Di M. Petrulli
 
Si chiede se sono dovuti gli interessi e la rivalutazione in caso di restituzione degli oneri concessori per mancata edificazione.
 
Ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
 
Nel caso della restituzione degli oneri concessori per mancato utilizzo del permesso di costruire, deve ritenersi la buona fede del Comune e, conseguentemente, sono dovuti gli interessi dal momento della domanda di restituzione (TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, sent. 21 marzo 2023, n. 123; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 1° marzo 2017, n. 943; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sent. 22 gennaio 2024, n. 160).
 
Al contrario, non è dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di pagamento di indebito oggettivo, il quale genera la sola obbligazione di restituzione con gli interessi a norma dell’art. 2033 c.c. (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sent. 16 luglio 2013, n. 1872; Brescia, sez. I, 2 novembre 2010, n. 4519; TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, sent. 12 dicembre 2013, n. 649; TAR Umbria, sez. I, sent. 28 febbraio 2020, n. 130; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 31 maggio 2021, n. 3647; TAR Piemonte, sez. II, sent. 29 maggio 2024, n. 580).
 
Leggi la prima parte: “La correlazione fra oneri concessori e trasformazione del territorio e la regola generale in materia di restituzione”;
 
Leggi la seconda parte: “La prescrizione del diritto alla restituzione degli oneri concessori in caso di mancata edificazione”.