Concorsi e incompatibilità nelle commissioni, gli elementi valutativi
Il Tar Lazio, (Sez. V), con la sentenza n. 17613 del 14 ottobre 2024, ha stabilito che l’incompatibilità nelle commissioni per il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni deve basarsi su elementi concreti, univoci e concordanti che possano dimostrare l’influenza di un componente della commissione a favore di un candidato specifico o di un gruppo di candidati
6 NOVEMBRE 2024
Il Tar Lazio, (Sez. V), con la sentenza n. 17613 del 14 ottobre 2024, ha stabilito che l’incompatibilità nelle commissioni per il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni deve basarsi su elementi concreti, univoci e concordanti che possano dimostrare l’influenza di un componente della commissione a favore di un candidato specifico o di un gruppo di candidati. Questa impostazione esclude un’applicazione puramente formale della norma, rendendo invece necessario verificare se il ruolo del commissario possa realmente incidere sulla valutazione finale.
A supporto di tale orientamento, la giurisprudenza ha confermato che il voto numerico attribuito dalla commissione è sufficiente a rappresentare il giudizio tecnico-discrezionale senza necessità di ulteriori spiegazioni, purché sia basato su criteri di valutazione definiti preventivamente. È il caso, ad esempio, di griglie di correzione dettagliate, come quelle previste dal DM 138/2017, che assicurano trasparenza e omogeneità nelle decisioni.
In linea con tale posizione, il TAR Sicilia e il TAR Campania hanno stabilito che l’incompatibilità non può derivare dalla mera appartenenza a cariche politiche in amministrazioni diverse da quella che indice il concorso, salvo prova concreta di un’interferenza diretta. Questi orientamenti confermano la necessità di un’approfondita analisi caso per caso per garantire imparzialità nelle selezioni pubbliche senza introdurre vincoli formali eccessivi o privi di fondamento pratico.