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Perdita dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute

La Corte di Cassazione, (Sez. Lavoro), con l’ordinanza n. 25529 del 24 settembre 2024, ha confermato che la perdita del diritto alle ferie non godute, e della corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, è valida solo se il datore di lavoro dimostra di aver invitato formalmente il lavoratore a fruire delle ferie
 
 
 
 

16 OTTOBRE 2024

La Corte di Cassazione, (Sez. Lavoro), con l’ordinanza n. 25529 del 24 settembre 2024, ha confermato che la perdita del diritto alle ferie non godute, e della corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, è valida solo se il datore di lavoro dimostra di aver invitato formalmente il lavoratore a fruire delle ferie. Il datore, inoltre, deve informare il dipendente, in modo chiaro e tempestivo, che le ferie andranno perse se non utilizzate entro il periodo di riferimento o entro un periodo di riporto autorizzato.
 
Nel caso esaminato, un ex dipendente del Policlinico di Bari aveva richiesto l’indennità sostitutiva delle ferie non godute dopo il pensionamento, ma la domanda era stata respinta. La Corte d’Appello, richiamando precedenti della Cassazione, ha stabilito che il Policlinico aveva adempiuto correttamente all’obbligo di informare il lavoratore e di metterlo nelle condizioni di usufruire delle ferie, avvisandolo della possibilità di perdere il diritto in caso di mancato utilizzo.
La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso del dipendente, confermando la corretta applicazione dei principi di diritto: il datore di lavoro aveva dimostrato di aver esercitato la necessaria diligenza per garantire al lavoratore la fruizione delle ferie annuali retribuite.