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Incompatibilità tra sindaco e presidente del consorzio di servizi sociali: l’intervento dell’ANAC

Con atto del presidente, l’ANAC ha risposto alla richiesta di parere di un Comune campano
 

11 OTTOBRE 2024

L’ANAC ha recentemente chiarito, tramite atto del presidente del 30 luglio 2024, che un sindaco di un Comune appartenente a un consorzio per la gestione di servizi sociali non può ricoprire anche l’incarico di presidente del Consiglio di Amministrazione dello stesso consorzio, in particolare quando quest’ultimo ha funzioni gestionali.
Questo vincolo deriva dall’art. 7 del decreto legislativo n. 39/2013, che disciplina le inconferibilità e incompatibilità di incarichi pubblici, con l’obiettivo di garantire la trasparenza e prevenire conflitti di interesse.
 
Il chiarimento dell’ANAC è giunto in risposta a una richiesta di parere avanzata da un sindaco di un Comune nel Salernitano. Il quesito riguardava la possibilità di ricoprire contemporaneamente la carica di sindaco e di presidente del Cda di un consorzio che gestisce servizi sociali per più Comuni.
L’ANAC ha stabilito l’inconferibilità di tale incarico, sia per i poteri conferiti al presidente, sia per quelli attribuiti al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso. Secondo l’ANAC, tali poteri rendono il ruolo di presidente assimilabile a quello di amministratore di un ente pubblico, con conseguente applicazione delle norme previste dal d.lgs. n. 39/2013.
 
L’intervento dell’ANAC
Il d.lgs. n. 39/2013, richiamato dall’ANAC nel suo parere, prevede regole stringenti per evitare sovrapposizioni di cariche che possano generare conflitti d’interesse. In particolare, l’articolo 7 stabilisce che coloro che nei due anni precedenti siano stati membri della giunta o del consiglio di un Comune, di una provincia o di forme associative tra Comuni, non possono ricevere incarichi di amministratore di enti pubblici di livello comunale o provinciale.
Inoltre, la normativa vieta la conferma di incarichi a coloro che, nell’anno precedente, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di Comuni con una popolazione superiore a 15mila abitanti, o di forme associative tra Comuni della stessa entità, nella stessa Regione. Il divieto riguarda anche coloro che abbiano ricoperto il ruolo di presidente o amministratore delegato di enti privati controllati da enti pubblici territoriali.