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Trasferta del lavoratore in coworking

L’ARAN con parere CFC139 sul viaggio del lavoratore dalla sede ove effettua attività lavorativa in coworking (cd. centro satellite) e la sede di lavoro ordinaria, è considerata trasferta?
 
 
 
 

4 OTTOBRE 2024

Il viaggio del lavoratore dalla sede ove effettua attività lavorativa in coworking (cd. centro satellite) e la sede di lavoro ordinaria, è considerata trasferta?
 
Il titolo V del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09.5.2022, al fine di favorire migliori forme di conciliazione vita-lavoro nonché l’innalzamento dei livelli dei servizi pubblici resi, ha disciplinato forme di lavoro a distanza che prevedono l’individuazione di un ulteriore luogo, diverso dalla sede di servizio al quale il dipendente è assegnato, presso il quale il dipendente effettuerà la propria prestazione lavorativa per alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno. Nel caso del lavoro da remoto, tale diverso luogo è concordato con il lavoratore attraverso un accordo individuale e può essere, ad esempio, un luogo ove effettuare coworking. In tale ipotesi, quindi, l’attività lavorativa verrà svolta in parte nei locali dell’amministrazione, e in parte nella   sede concordata tra lavoratore e amministrazione di appartenenza.
 
Premesso quanto sopra, entrambe le sedi sono riconducibili al concetto di “sede ordinaria di servizio” con la conseguenza che il trasferimento dalla sede ove svolge lavoro da remoto in coworking ai locali dell’amministrazione sede di servizio non può essere ricondotto all’istituto della trasferta.