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Concorsi pubblici e lo scorrimento delle graduatorie

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 15331 del 26 luglio 2024, ha ribadito che lo scorrimento della graduatoria di un concorso pubblico non configura un diritto soggettivo pieno per i candidati idonei
 
 
 
 

13 SETTEMBRE 2024

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 15331 del 26 luglio 2024, ha ribadito che lo scorrimento della graduatoria di un concorso pubblico non configura un diritto soggettivo pieno per i candidati idonei. La sola esistenza di posti vacanti in organico non obbliga l’amministrazione ad assumere mediante scorrimento, in quanto la decisione di procedere al reclutamento è soggetta a una valutazione organizzativa discrezionale, che tiene conto di limiti normativi, disponibilità di bilancio, scelte programmatiche e altri elementi rilevanti di diritto e di fatto.
 
Il principio affermato dal TAR Lazio specifica che, pur essendo generalmente preferibile lo scorrimento delle graduatorie esistenti rispetto all’indizione di nuovi concorsi, tale preferenza non è assoluta. La scelta di bandire una nuova procedura concorsuale può risultare giustificata, e l’ultrattività delle graduatorie valide non comporta automaticamente un obbligo di scorrimento né un diritto soggettivo per gli idonei (Cons. Stato, sez. II, sent. 24 giugno 2022, n. 5217).
Infatti, la decisione di assumere mediante scorrimento è soggetta a una valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione, che può includere considerazioni finanziarie, strategiche e normative. Come ribadito dal Consiglio di Stato (sez. VI, sent. 21 ottobre 2021, n. 7089), le scelte programmatiche dell’amministrazione godono di ampia discrezionalità (Tar Lazio, Roma, sez. I, sent. 2 febbraio 2022, n. 1249; Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. 12 luglio 2021, n. 8225).
Il TAR ha pertanto dichiarato il ricorso, in parte, irricevibile, in parte inammissibile e, in parte, infondato, confermando che il diritto all’assunzione per scorrimento non può essere rivendicato come assoluto dai soggetti idonei.