Esercizio del potere di sostituzione da parte del vicario negli enti pubblici
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5714 del 28 giugno 2024, ha affrontato il tema dell’esercizio del potere di sostituzione da parte del vicario in enti pubblici in caso di impossibilità del titolare a svolgere le proprie funzioni
6 SETTEMBRE 2024
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5714 del 28 giugno 2024, ha affrontato il tema dell’esercizio del potere di sostituzione da parte del vicario in enti pubblici in caso di impossibilità del titolare a svolgere le proprie funzioni. In particolare, ha stabilito che il vicario può esercitare tutte le attribuzioni del sostituito senza necessità di una delega specifica, purché l’atto indichi il motivo (assenza, impedimento temporaneo, ecc.) che giustifica tale esercizio.
Se tale esplicitazione manca, si presume, con presunzione iuris tantum, che l’esercizio del potere di sostituzione sia avvenuto in conformità alle condizioni previste dalla normativa o dallo statuto. In tal caso, spetta ai terzi interessati dimostrare l’insussistenza di tali condizioni.
La sentenza sottolinea l’importanza di garantire il “buon andamento” dell’amministrazione pubblica, evitando interpretazioni che impongano all’ente l’onere di documentare volta per volta la validità del potere di sostituzione del vicario. Ciò garantisce la continuità amministrativa, evitando paralisi che contrasterebbero con gli obiettivi normativi.
Inoltre, la sentenza chiarisce che la sottoscrizione dell’atto amministrativo non è l’unico requisito di validità. L’atto è valido se dal contesto documentale emergono elementi che ne permettono l’attribuzione all’ente competente e all’agente amministrativo responsabile.
Questo principio è coerente con l’interpretazione giurisprudenziale consolidata che valorizza l’efficienza amministrativa e la correttezza dei rapporti tra amministrazione e cittadini. Nel contesto delle sospensioni cautelari dal servizio, il Consiglio di Stato ha ribadito che il periodo di sospensione cautelare può essere computato nel periodo di sospensione disciplinare effettiva solo nel caso di sospensione facoltativa, ma non in quella obbligatoria, applicando i principi civilistici sui rapporti contrattuali.
La sentenza rappresenta un punto fermo sulla conformità edilizia e il potere di sostituzione negli enti pubblici, contribuendo alla chiarezza interpretativa su questi aspetti rilevanti della gestione amministrativa.