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Differimento delle prove concorsuali per motivi di salute dei candidati: le coordinate della giurisprudenza amministrativa

Sulla base dei principi foggiati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di differimento delle prove concorsuali per motivi di salute dei candidati, la scelta dell’Amministrazione di negare il differimento della prova di efficienza fisica (si trattava nella specie di un concorso per l’assunzione nel profilo professionale di Istruttore Polizia Locale), per motivi di salute del singolo candidato
 

2 SETTEMBRE 2024

di Amedero Scarsella
Sintesi della sentenza del TAR Lazio, SEZ. II, n. 15920 del 22 agosto 2024
 
Sulla base dei principi foggiati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di differimento delle prove concorsuali per motivi di salute dei candidati, la scelta dell’Amministrazione di negare il differimento della prova di efficienza fisica (si trattava nella specie di un concorso per l’assunzione nel profilo professionale di Istruttore Polizia Locale), per motivi di salute del singolo candidato, disvela un evidente eccesso di potere ogniqualvolta:
 
(i) il differimento richiesto sia oggettivamente compatibile con i tempi di espletamento della procedura concorsuale;
 
(ii) non v’è alcuna prova del fatto che detto differimento comporti significativi aggravi organizzativi e finanziari a carico dell’Amministrazione;
 
(iii) il motivo ostativo di salute non è imputabile (per negligenza o imprudenza) al candidato che richiede il differimento della prova.
 
Sulla base delle predette coordinate ermeneutiche, deve ritenersi illegittimo  il provvedimento con il quale l’Amministrazione non ha concesso alla ricorrente il differimento della prova di efficienza fisica in quanto inficiato dal vizio di eccesso di potere sussistendo nel caso di specie tutti i presupposti per la concessione del differimento richiesto.
 
Risulta per tabulas, infatti, che:
 
a) il differimento della prova di efficienza fisica a data successiva non appare oggettivamene incompatibile con i tempi di espletamento della procedura concorsuale, avuto riguardo al fatto che l’Amministrazione ha comunque differito detta prova per le donne in gravidanza che avevano partecipato al concorso; ne discende, pertanto, che l’obbligo di differire la prova per le donne in gravidanza comporta un inevitabile prolungamento dei tempi di conclusione della procedura concorsuale, prolungamento oggettivamente compatibile con il differimento di almeno 20 giorni richiesto dall’odierna parte ricorrente;
 
b) l’Amministrazione non ha fornito alcuna prova del fatto che detto differimento comporti significativi aggravi organizzativi e finanziari;
 
c) non risulta ugualmente contestato il fatto che il motivo di salute opposto dall’odierna parte ricorrente prescinda da qualsiasi imprudenza o negligenza della stessa parte ricorrente.