News

Uso del badge anche per gli avvocati della PA

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 3 agosto 2024 n. 5878 ha stabilito un importante principio di diritto riguardante l’uso del badge da parte degli avvocati dipendenti della pubblica amministrazione
 
 
 
 

31 LUGLIO 2024

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 3 agosto 2024 n. 5878 ha stabilito un importante principio di diritto riguardante l’uso del badge da parte degli avvocati dipendenti della pubblica amministrazione. La decisione sancisce che l’autonomia professionale degli avvocati non viene compromessa dalla rilevazione delle presenze tramite badge, poiché questo strumento non influisce sulle modalità con cui essi svolgono il proprio lavoro.
 

La decisione

La Regione Campania aveva impugnato una sentenza di primo grado che accoglieva il ricorso degli avvocati dell’ufficio legale regionale contro la circolare n. 6/2012. Questa circolare aveva esteso l’obbligo del badge a tutto il personale, inclusi gli avvocati. Gli avvocati avevano contestato l’obbligo, sostenendo che fosse incompatibile con l’indipendenza e l’autonomia professionale richiesta dalla loro qualifica.
 
Il Consiglio di Stato ha respinto la tesi del giudice di primo grado. Pur riconoscendo che l’avvocatura degli enti pubblici è un’entità organica autonoma all’interno della struttura amministrativa, ha ribadito che gli avvocati dipendenti della Regione hanno comunque un rapporto di lavoro subordinato. Di conseguenza, sono tenuti al rispetto delle stesse regole di attestazione della presenza tramite badge, esattamente come gli altri dipendenti.
Il giudice di appello ha sottolineato che non esiste alcun supporto normativo valido per l’argomentazione secondo cui l’uso del badge lederebbe l’autonomia degli avvocati pubblici. Pertanto, gli avvocati devono presentare autodichiarazioni attestanti la loro presenza presso gli uffici giudiziari, che saranno verificate dall’Amministrazione di appartenenza.
 
Questa sentenza chiarisce che l’obbligo di utilizzare il badge per la rilevazione delle presenze non costituisce una violazione dell’autonomia professionale degli avvocati della pubblica amministrazione. La decisione rappresenta un importante punto di riferimento per la gestione del personale legale all’interno degli enti pubblici, equilibrando l’autonomia professionale con le esigenze amministrative di controllo e gestione delle presenze.