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Assunzioni PA: l’assenza del diritto allo scorrimento

Non vi è alcun diritto soggettivo alla assunzione da parte degli idonei dei concorsi pubblici, per cui la eventuale scelta di dare corso ad assunzioni tramite il ricorso a procedure di mobilità volontaria è da ritenere come una scelta pienamente legittima. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo dettate dal Consiglio di Stato (Sez. V) nella sentenza 3472/2024.
 
 
 
 

12 LUGLIO 2024

Non vi è alcun diritto soggettivo alla assunzione da parte degli idonei dei concorsi pubblici, per cui la eventuale scelta di dare corso ad assunzioni tramite il ricorso a procedure di mobilità volontaria è da ritenere come una scelta pienamente legittima. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo dettate dal Consiglio di Stato (Sez. V) nella sentenza 3472/2024.
 
La prima indicazione è la seguente: “l’idoneo non vincitore in un concorso pubblico vanta una mera aspettativa all’assunzione, atteso che l’amministrazione conserva un’ampia discrezionalità sullo scorrimento della graduatoria e sulla copertura dei posti vacanti .. la disciplina in materia di scorrimento non assegna agli idonei un diritto soggettivo pieno all’assunzione, mediante lo scorrimento, per il mero fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico”. Ed ancora, “a fronte dell’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione nella scelta organizzativa di coprire solo in parte i posti vacanti mediante scorrimento della graduatoria, la posizione soggettiva degli idonei esclusi è, quindi, di interesse legittimo la cui tutela è demandata all’impugnazione dei provvedimenti con cui è stato disposto lo scorrimento parziale”.