Valutazione dei titoli di servizio nelle selezioni per assunzioni a tempo determinato
Analisi della sentenza del TAR Lazio-Roma, (Sez. II), n. 8829 del 3 maggio 2024, riguardante l’esclusione dei periodi di maternità dall’anzianità di servizio in assenza di un rapporto di lavoro attivo
3 LUGLIO 2024
In tema di computo dell’anzianità di servizio per periodi di maternità, il TAR Lazio-Roma, attraverso la sentenza n. 8829 del 3 maggio 2024, ha stabilito che tale computo è escluso qualora alla data di inizio del periodo di maternità non sia in essere alcun rapporto di lavoro con l’amministrazione. Infatti, il riconoscimento del periodo di congedo di maternità come servizio effettivo, ai sensi dell’art. 22, comma 3, del d.lgs. 151/2001, presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro attivo al momento dell’inizio della maternità. La mera percezione dell’indennità di maternità non implica la continuazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, il quale si considera concluso alla scadenza del contratto, senza estensione automatica al periodo di congedo.
I punti chiave della sentenza in fatto e in diritto
– Impugnazione degli atti
La ricorrente ha partecipato a una procedura selettiva indetta da Roma Capitale per assunzioni a tempo determinato negli asili nido. Ha contestato la determinazione dirigenziale e gli allegati della graduatoria finale, lamentando un punteggio inferiore a quello spettante per i giorni di servizio effettivo prestati.
– Periodo di servizio contestato
La ricorrente ha dichiarato 445 giorni di servizio complessivo, ma la commissione ha riconosciuto solo 152 giorni, escludendo 293 giorni relativi al periodo di maternità (dal 9 novembre 2017). Roma Capitale non ha considerato la ricorrente in servizio durante la maternità, poiché alla data di inizio della maternità (9 novembre 2017) non era in vigore nessun contratto di lavoro.
– Applicazione dell’art. 22, co. 3, d.lgs. n. 151/2001
La ricorrente sostiene che il periodo di maternità dovrebbe essere computato nell’anzianità di servizio come previsto dall’art. 22, co. 3, del d.lgs. 151/2001.
– Natura del rapporto di lavoro
La difesa di Roma Capitale ha argomentato che la ricorrente era sotto contratto a tempo determinato e che alla data di inizio della maternità (9 novembre 2017) non c’era alcun rapporto di lavoro in essere, poiché l’ultimo contratto era terminato il 20 ottobre 2017.
– Inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione
Roma Capitale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la determinazione impugnata era un atto meramente confermativo di una precedente graduatoria non impugnata.
– Riconoscimento dell’indennità di maternità
Anche se la ricorrente ha ricevuto l’indennità di maternità (come previsto dall’art. 24, co. 2, del d.lgs. 151/2001), questo non implica che fosse in un rapporto di lavoro continuativo con Roma Capitale durante il periodo di maternità.
La decisione del Tribunale
Il TAR Lazio-Roma ha rigettato il ricorso, stabilendo che:
– La ricorrente non era in servizio alla data di inizio della maternità, quindi il periodo di maternità non poteva essere considerato ai fini dell’anzianità di servizio.
– Il rapporto di lavoro a tempo determinato si era concluso prima dell’inizio della maternità, escludendo l’applicazione dell’art. 22, co. 3, del d.lgs. 151/2001.
Le spese di giudizio sono state compensate, tenendo conto della particolarità della vicenda e dell’interesse sotteso all’instaurazione del giudizio.