Scorrimento graduatorie concorsi
Le indicazioni della Corte dei conti, Sezione Puglia, tramite la deliberazione 3 ottobre 2019, n. 89
15 OTTOBRE 2019
Le graduatorie dei concorsi banditi prima del 2019 possono essere utilizzate dallo stesso o da un altro ente per scorrimento e possono essere utilizzate quelle dei concorsi a tempo indeterminato banditi a partire dal 1° gennaio 2019 da parte di altre PA o della stessa solamente per assunzioni flessibili. Possono essere così sintetizzate le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia n. 89/2019.
La deliberazione fa riferimento al parere della sezione di controllo della magistratura contabile delle Marche n. 41/2019 e ci dice espressamente che “la legge n. 145/2018 ha reso inapplicabile l’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge n. 350/2003 (possibilità di assunzione di personale a tempo indeterminato mediante scorrimento di graduatorie di altri enti) solo per le graduatorie relative a procedure concorsuali bandite successivamente al 1° gennaio 2019, rimanendo utilizzabile lo scorrimento per le altre graduatorie”, cioè di quelle dei concorsi banditi in precedenza.
Lo stesso parere viene ripreso e condiviso anche per lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi a partire dallo 1° gennaio 2019, che possono quindi essere utilizzate solamente per assunzioni a tempo determinato e ciò in base alla considerazione per cui, in considerazione della “specialità della disciplina si è ritenuto ancora applicabile l’articolo 36, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001”.