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La valutazione dei titoli in sede di corso

Si può legittimamente equiparare il punteggio della laurea breve e di quella magistrale se ambedue consentono la partecipazione alla selezione e non differenziare le lauree conseguite presso una università telematica; i componenti delle commissioni non devono necessariamente essere esperti di tutte le materie. È quanto leggiamo nella sentenza della terza sezione del TAR della Campania, sede di Salerno, (Sez. III) sentenza del 21 febbraio 2024 n. 488.
 
 
 

17 GIUGNO 2024

Si può legittimamente equiparare il punteggio della laurea breve e di quella magistrale se ambedue consentono la partecipazione alla selezione e non differenziare le lauree conseguite presso una università telematica; i componenti delle commissioni non devono necessariamente essere esperti di tutte le materie. È quanto leggiamo nella sentenza della terza sezione del TAR della Campania, sede di Salerno, (Sez. III) sentenza del 21 febbraio 2024 n. 488.
 
In primo luogo, “per quanto resti indubbia la circostanza che per taluni concorsi siano titoli di studio idonei all’accesso le sole lauree vecchio ordinamento, specialistiche e magistrali, il ricorrente non ha indicato alcuna previsione specifica idonea a suffragare la tesi da lui sostenuta con riferimento alla selezione per cui è causa (nella quale, invece, per l’accesso era sufficiente anche la sola laurea triennale; oltre agli ulteriori requisiti previsti dal bando), ragion per cui non è ravvisabile l’illegittimità della previsione contenuta nel Regolamento per le progressioni relativamente all’attribuzione del medesimo punteggio per i due titoli di studio ed alla previsione di diversi punteggi a seconda del voto conseguito. Vale a dire che essendo entrambi i titoli idonei a consentire la partecipazione del candidato al concorso non risulta irragionevole la previsione relativa all’attribuzione di un medesimo punteggio agli stessi, scaglionato a seconda delle fasce di voto nelle quali rientra il voto conseguito dal singolo candidato. Non trova poi fondamento né nella lex specialis, né in previsioni legali la censura del ricorrente relativa al carattere asseritamente indebito dell’equiparazione tra titolo di studio conseguito presso università tradizionale (quelle frequentata dal ricorrente) e titolo di studio conseguito presso università telematica”.
Nella valutazione delle censure sui componenti la commissione, viene evidenziato che “nell’ambito dei concorsi pubblici, ed a maggior ragione in una selezione per progressione verticale nella quale i componenti della commissione erano chiamati a valutare unicamente i titoli dei candidati sulla base di punteggi vincolati e non anche prove scritte e/o orali, non è necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della selezione, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare e arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea”.