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Permessi brevi dei dipendenti delle Funzioni Locali

Il permesso breve viene fruito esclusivamente ad ore, per una durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero e per un massimo di 36 ore annue

26 APRILE 2024

Approfondimento di Paola Aldigeri
Si tratta di un permesso che può essere fruito esclusivamente ad ore, per una durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero e per un massimo di 36 ore annue.

La finalità di questo istituto è quindi quella di riconoscere la possibilità di soddisfare l’esigenza del lavoratore di sospendere o interrompere per brevi periodi di tempo l’attività lavorativa giornaliera.

E’ importante sottolineare che questa particolare forma di permesso si differenzia in modo sostanziale dalle altre tipologie di permesso regolamentate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, come i tre giorni di permesso per motivi personali o familiari, gli otto giorni per concorsi ed esami, o i permessi per lutto: se, infatti, questi ultimi comportano la possibilità del dipendente di assentarsi dal servizio conservando il diritto a percepire l’intera retribuzione, determinando pertanto una riduzione del debito orario settimanale del dipendente, senza una corrispondente diminuzione del trattamento economico, nel caso dei permessi brevi, invece, il dipendente può assentarsi dal lavoro per brevi periodi giornalieri, ma è tenuto a recuperare in altro periodo temporale la prestazione lavorativa che non ha reso.

Non si determina, quindi, una riduzione del debito orario complessivo del dipendente, dato che le ore fruite a titolo di permesso devono essere recuperate e, conseguentemente, non si dà luogo, in prima istanza, ad alcuna riduzione stipendiale. Nel caso in cui, poi, il dipendente non recuperi i periodi di assenza imputati a permessi brevi, secondo le modalità stabilite dalla disciplina contrattuale, il datore di lavoro procede alla proporzionale decurtazione del trattamento economico dello stesso.

A tale proposito, il CCNL attualmente in vigore ha introdotto un’importante novità nelle tempistiche del recupero delle ore non lavorate: il dipendente non deve più recuperare le ore entro il mese di competenza, ma entro i due mesi successivi, purché sempre secondo le modalità individuate dal dirigente o responsabile di servizio (si noti che la disposizione contrattuale prevede che le modalità di recupero sono definite “dal dirigente”, e non “in accordo con il dirigente).

Il recupero delle ore è quindi tassativo per il dipendente, poiché, in caso contrario, il contratto dispone la proporzionale decurtazione della retribuzione al termine del periodo consentito per il recupero stesso.

Per questa tipologia di permesso, non esiste alcun diritto del dipendente alla concessione dei permessi brevi ma spetta sempre al dirigente o responsabile valutare se concedere o meno il permesso, sulla base della valutazione della compatibilità della fruizione del permesso con le esigenze di servizio.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di ogni tipologia (orizzontale, verticale e misto), trattandosi di una tipologia di permesso ad ore, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso, sulla base della percentuale del tempo di impiego.

In caso di contratti a tempo determinato, hanno diritto a fruire dei permessi brevi i dipendenti con contratto a termine di durata di almeno 6 mesi. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 61 comma 1 lett. f) del CCNL 16/11/2022, il numero massimo annuale dei permessi deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale  nell’anno del contratto a termine stipulato, arrotondando l’eventuale frazione di unità derivante dal riproporzionamento all’unità superiore, se questa è uguale o superiore a 0,5. Pertanto, un dipendente assunto dal 1° gennaio al 31 luglio, ad esempio, avrà diritto a 21 ore di permesso breve.

Adempimenti amministrativi

Il dipendente che intende avvalersi di un permesso breve ad ore deve presentare richiesta, in forma scritta o telematica.

Il CCNL stabilisce anche il preavviso con cui deve essere effettuata la richiesta, che deve essere inoltrata in tempo utile per consentire al dirigente di adottare le necessarie misure organizzative e comunque non oltre un’ora dopo l’inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza.

Quando il permesso riguardi proprio l’inizio dell’orario di lavoro della giornata, la richiesta potrà essere formalizzata, con le modalità previste per tutti gli altri permessi, successivamente all’effettiva presa di servizio del dipendente, preavvisando telefonicamente il proprio dirigente/responsabile.

Come detto, la concessione del permesso è soggetta ad una valutazione discrezionale del dirigente o responsabile, che terrà conto, a tal fine, della compatibilità dell'assenza con le specifiche esigenze di servizio, nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede.

La contrattazione collettiva non ha individuato, in via preventiva ed espressa, nessuna specifica esigenza o ragione giustificativa per la concessione del beneficio.

Neppure viene richiesta, a tal fine, l’esibizione di una particolare documentazione giustificativa.

La richiesta, pertanto, che può fondarsi su qualunque esigenza di carattere personale del dipendente, che non necessita di particolare documentazione giustificativa da esibire.

FAQ sui permessi brevi (art. 42 del CCNL 16.11.2022)

  • La “metà dell’orario di lavoro giornaliero” di cui si parla all’art. 42 comma 1 del CCNL 16/11/2022, si riferisce all’orario teorico o effettivo? (Risposta a nota n. 12950 del 19/10/2023)

La risposta, emersa da un parere Aran reso a un ente del Comparto Funzioni Locali, stabilisce che la durata del permesso breve, entro le 36 ore annue, si basa sull’accezione di prestazione lavorativa teorica giornaliera dovuta e non sull’orario effettivo.

Nella pratica, quindi, in una giornata lavorativa di 6 ore teoriche:

  1. un dipendente autorizzato a 2 ore di permesso per motivi personali potrebbe chiedere un permesso breve di 3 ore, pari alla metà dell’orario teorico
  2. lo stesso principio si applica in caso di 3 ore di permesso per motivi personali, consentendo 3 ore di permesso breve a recupero.

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  • Nella medesima giornata lavorativa di complessive 6 ore, è possibile che un dipendente sia autorizzato a fruire di tre ore di permesso breve a recupero e di tre ore di recupero compensativo imputabile a lavoro straordinari o effettuato?   (Parere n. 10- Raccolta sistematica pareri ARAN su permessi brevi – che si ritiene ancora attuale in assenza di successivi diversi orientamenti)

Si nutrono perplessità in ordine alla possibilità di cumulare nella stessa giornata i permessi brevi ed il recupero compensativo di tre ore di lavoro straordinario prestato. In proposito, infatti, si evidenzia che, ai fini della fruizione dei permessi brevi, è necessario che gli stessi, nell’ambito della giornata lavorativa, non superino come durata la metà della prestazione dovuta. Deve, quindi, essere necessariamente rispettato un predefinito rapporto tra prestazione lavorativa e durata dei permessi. Nel caso esposto, invece, tale rapporto mancherebbe in quanto nella giornata lavorativa non vi sarebbe alcuna effettiva prestazione lavorativa a causa della fruizione da parte del dipendente del recupero delle ore di lavoro straordinario

  • Un dipendente che abbia già esaurito negli ultimi mesi dell’anno il contingente di 36 ore di permessi brevi, può fruire in anticipo del monte ore dei medesimi permessi relativi all’anno successivo? (Orientamento applicativo ARAN n. 1963 - – che si ritiene ancora attuale in assenza di successivi diversi orientamenti)

Secondo l’orientamento dell’ARAN, la soluzione ipotizzata non può essere praticata, in quanto la disciplina contrattuale prevede che il contingente a disposizione del dipendente non possa superare le 36 ore annue

Questa indicazione espressa non consente pertanto né la fruizione. anticipata, nel medesimo anno, di permessi orari rientranti nel monte ore disponibile per l’anno successivo, né la trasposizione e la fruizione nell’anno successivo di permessi orari, nell’ambito delle 36 ore consentite, non utilizzati dal dipendente nell’anno di competenza.