In questo articolo verranno tratti gli specifici per permessi per visite mediche e donazione del sangue
24 APRILE 2024
Approfondimento di Paola Aldigeri
In questo articolo verranno tratti gli specifici per permessi per visite mediche e donazione del sangue.
Si tratta di una particolare tipologia di permesso che può essere utilizzata dal dipendente per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, e può essere fruito sia a giorni che ad ore, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
Se fruiti su base giornaliera, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse, compresa la decurtazione del trattamento economico accessorio; in questa casistica, l’incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro effettivo che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
In caso di fruizione su base oraria occorre tenere presente le regole dettate dal comma 2 dell’art. 44 del vigente CCNL, ovvero:
Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
A differenza dei permessi per particolari motivi personali o familiari, qualora il dipendente faccia richiesta di fruire di permessi per visite, terapie o esami medici, su base oraria o anche giornaliera, senza che vi sia anche incapacità lavorativa, l’ente non può rifiutare il diritto alla fruizione (Orientamento applicativo ARAN CFL n. 30), anche se venissero addotte ragioni di servizio: in questo caso infatti, analizzando la clausola contrattuale dell’art. 44 comma 1 “ ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi…. “ si intende che il lavoratore vanta un vero e proprio diritto soggettivo alla fruizione dei permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni, specialistiche od esami diagnostici.
Essendo poi, come detto, il permesso ex art. 44 un permesso retribuito, che va a completare il debito orario del dipendente, vale la pena sottolineare, come indicato da ARAN in un parere riferito al comparto Funzioni Centrali (ma estensibile per analogia al comparto Funzioni Locali), che non vi è incompatibilità, nel corso della medesima giornata, tra lo svolgimento di lavoro straordinario e l’utilizzo ad ore di un permesso retribuito per l’espletamento di visite mediche, a patto che la prestazione di lavoro straordinaria sia richiesta ed effettuata oltre l’orario d’obbligo e dia luogo ad un’eccedenza oraria ( Orientamento applicativo ARAN CFC n. 23)
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di ogni tipologia (orizzontale, verticale e misto), trattandosi di una tipologia di permesso ad ore, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso, sulla base della percentuale del tempo di impiego.
In caso di contratti a tempo determinato, hanno diritto a fruire di tali permessi i dipendenti con contratto a termine di durata di almeno 6 mesi. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 61 comma 1 lett. f) del CCNL 16/11/2022, il numero massimo annuale dei permessi deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a termine stipulato, arrotondando l’eventuale frazione di unità derivante dal riproporzionamento all’unità superiore, se questa è uguale o superiore a 0,5. Pertanto, per un dipendente assunto dal 1° gennaio al 31 ottobre, ad esempio, avrà diritto ad 13,5 ore di permesso breve, che diventano 14 ore per effetto dell’arrotondamento.
Il CCNL delinea l’iter procedurale da seguire: la domanda di fruizione dei permessi deve essere presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni; nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
L’assenza è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privato, che ha svolto la visita o la prestazione, la quale deve essere inoltrata all’ente dal dipendente oppure trasmessa direttamente, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.
Qualora, poi, il dipendente debba sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabiliti. Il dipendente dovrà produrre tale certificazione all’ente prima dell’inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente, e, successivamente, le singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è stata somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.
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Il comma 16 dell’art. 44 ha chiarito che il diritto alla fruizione deve essere riconosciuto anche se un dipendente ha già fruito, in tutto o in parte, dei permessi in parola nel corso del precedente rapporto di lavoro.
Il CCNL prevede espressamente che “l’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.
In mancanza di una indicazione in tal senso nella disciplina contrattuale, va escluso pertanto, che l’assenza possa essere giustificata anche mediante autocertificazione, qualunque sia la causa della mancanza della documentazione giustificativa richiesta.
La fattispecie di cui sopra è specificatamente disciplinata dall’art. 44, comma 11, del CCNL 16.11.2022. Il lavoratore che, trovandosi già in una situazione di incapacità lavorativa temporanea dipendente da una patologia in atto, deve, contemporaneamente, sottoporsi ad una visita specialistica o deve comunque effettuare terapie o esami diagnostici. Ai sensi della richiamata disciplina contrattuale, il lavoratore fruirà di una intera giornata di assenza che dovrà essere giustificata sia con la specifica attestazione del medico curante (comma 11, lett. a ) sia con l’attestazione di presenza della struttura sanitaria che ha effettuato la prestazione (comma 11, lett. b ). La predetta giornata, come espressamente chiarito dalla norma, è imputata a malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. Per questa casistica, pertanto, non trova applicazione la disciplina dei permessi orari e l’assenza non è fruibile ad ore e non vi è riduzione del monte delle 18 ore annue di permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
Ai sensi del comma 12 dell’art. 44 deve essere imputata a malattia, con le conseguenti applicazioni della disciplina legale e contrattuale del trattamento giuridico ed economico. In questo caso l’assenza è giustificata con le attestazioni di cui all’art. 44 comma 11 lett. b) , ovvero “ attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”
Per quanto riguarda la tipologia di attestazione che deve essere redatta, il contratto non prevede specifiche caratteristiche, limitandosi a richiedere un’attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dalla struttura interessata, anche privati, dove si è svolta la visita o prestazione, che può essere inoltrata all’amministrazione di appartenenza da parte del dipendente o trasmessa telematicamente dallo stesso medico o dal personale della relativa struttura. Tale attestazione, per coerenza con la fattispecie disciplinata, deve recare l’indicazione che la prestazione effettuata, per le caratteristiche di esecuzione, determina “incapacità lavorativa” (Orientamento applicativo ARAN CIRU 22 del comparto Università, ma applicabile anche agli Enti Locali)
No, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 lett. a) dell’art. 44 del CCNL 2019-2021, è possibile fruire dei permessi per frazioni di ora solamente dopo la prima ora: pertanto sarà possibile fruire ad esempio di 1h 30’ ma non di 30’.
Si legga anche:" Permessi brevi dei dipendenti delle Funzioni Locali"
Le principali norme che regolano questi permessi sono: L. 584/1967, DM 8/4/1968, L. 219/2005 e DM 18/11/2015.
I dipendenti donatori di sangue e di emocomponenti hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 comma 1 della L. 219/2005, a condizione che:
La giornata di riposo a cui il dipendente ha diritto viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si e' assentato dal lavoro per l'operazione di prelievo del sangue.
Nel caso in cui il lavoratore si sia recato al centro per donare il proprio sangue e la donazione, per motivi di ordine sanitario, non possa essere effettuata ovvero venga effettuata solo parzialmente, il medico addetto al prelievo dovrà rilasciare al lavoratore stesso un certificato, con l'indicazione del giorno e dell'ora, attestante la mancata o parziale donazione.
In tal caso, la durata del permesso sarà riferita al tempo necessario a raggiungere la sede del prelievo e, verificata l’impossibilità totale o parziale di operare il prelievo, per fare ritorno, da questa, alla sede di servizio.
I casi di inidoneità alla donazione e le modalità per certificarlo sono dettagliati nell’art. 1 del Decreto del Ministro della Salute del 18/11/2015.
In un anno, è possibile effettuare fino a 4 donazioni di sangue intero, ridotte a 2 donazioni per la donna in età fertile.
Questo permesso può essere usufruito da tutti i dipendenti con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato e a tempo parziale o pieno, considerato che il D.lgs 219/2005 (art. 8 comma 1) parla genericamente di lavoratori dipendenti ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al D.lgs. 276/2003 s.m.i..
La normativa e la contrattazione collettiva non fanno riferimento a dettagliate tempistiche per la richiesta da inoltrare al datore di lavoro.
Il tenore della norma - che stabilisce che “il dipendente donatore di sangue ha diritto ad astenersi dal lavoro...” configura questa tipologia di permesso come un diritto soggettivo del dipendente, su cui pertanto ricade solamente l’onere di avvisare con il dovuto preavviso di almeno qualche giorno il proprio dirigente/ responsabile perché questi possa adottare le necessarie misure organizzative per far fronte all’assenza.
Il dipendente è tenuto, altresì, una volta rientrato al lavoro, a presentare la necessaria documentazione per fruire della giornata retribuita: a corredo della propria richiesta, deve pertanto fornire un certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo del sangue indicante:
In caso di impossibilità all’effettuazione del prelievo per inidoneità del donatore, come detto, il certificato dovrà contenere l’attestazione dell’inidoneità, al fine di avere diritto al permesso retribuito limitatamente al tempo necessario per l’accertamento dell’inidoneità e il rientro presso la sede di lavoro.
Il certificato deve essere rilasciato su modulo intestato al centro presso il quale è avvenuta la donazione e contenente gli estremi di autorizzazione per il funzionamento del centro stesso da parte del Ministero della Sanità.
L’ARAN, in un orientamento applicativo riferito al comparto Scuola ma estensibile anche agli Enti Locali, pur ritenendo che la questione esuli dalle proprie competenze, non riguardando clausole contrattuali ma disposizioni legislative, ritiene che nell'ipotesi di inidoneità alla donazione vada applicato il comma 2 dell’art. 8 del D.lgs. 219/2005, quindi debba essere considerato come permesso esclusivamente il tempo necessario all'espletamento delle procedure relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione. Infatti la previsione di un'intera giornata di permesso è preposta a garantire il completo ripristino dello stato fisico del dipendente-donatore e, pertanto può essere concessa soltanto nel caso di avvenuta donazione.
Si ritiene di no, in quanto i casi di sospensione delle ferie sono dettagliatamente elencati nell’art. 38 comma 16 del CCNL 2019-2021, ovvero malattia di durata di più di 3 giorni o che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero e in caso di lutto per la fruizione dei permessi di cui all’art. 40 comma 1- 2° allinea- del medesimo CCNL.