19 APRILE 2024
Nell’ambito lavorativo, l’utilizzo improprio dei permessi concessi per l’assistenza a familiari disabili costituisce una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale, giustificando il licenziamento disciplinare per giusta causa da parte del datore di lavoro. Tale giudizio, fondato su una valutazione delle condotte tenute dal lavoratore in costanza di beneficio, rientra nell’apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo vizi di motivazione manifesti o la mancanza totale di valutazione sul punto.
La Corte ha anche ribadito che il controllo operato mediante agenzia investigativa esterna, finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti o attività fraudolente, è legittimo e non viola i diritti del lavoratore. Tale controllo è conforme al principio della legittimità quando non ha ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa ma mira a verificare comportamenti illeciti del dipendente, come nel caso di accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi ex legge n. 104/1992. È quanto ha affermato la Cassazione Civile, Sez. Lavoro, con l’ordinanza de 12/03/2024, n. 6468.
La Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la decisione di licenziare disciplinarmente un dipendente di una banca per assenze ingiustificate dal posto di lavoro, principalmente durante i giorni in cui avrebbe dovuto prestare assistenza ai genitori disabili. La Corte ha stabilito che la dipendente non ha dedicato in modo significativo e rilevante il tempo ai genitori disabili durante le ore di permesso retribuito concesso a tale scopo. Inoltre, ha respinto il reclamo della dipendente riguardante l’uso di agenti investigativi per controllare la sua prestazione lavorativa, sostenendo che tali controlli sono giustificati quando mirano a verificare comportamenti illeciti o fraudolenti. La Corte ha anche respinto le accuse di mancata consegna di documenti da parte della banca, stabilendo che la banca ha messo a disposizione della dipendente tutta la documentazione necessaria per esercitare il suo diritto di difesa. Infine, la Corte ha stabilito che il comportamento della dipendente costituiva una grave violazione dei doveri contrattuali di correttezza e buona fede, giustificando così il licenziamento disciplinare.
La Corte rigetta tutti i motivi di ricorso e conferma la decisione della Corte di Appello.
Conferma la legittimità del controllo operato tramite agenzia investigativa esterna, in quanto finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti.
Ritiene che la contestazione disciplinare e la documentazione relativa siano state correttamente comunicate alla lavoratrice, garantendo così il suo diritto di difesa.
Conclude che il ricorso nel suo complesso deve essere respinto e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In sintesi, la Corte di Cassazione conferma la legittimità del licenziamento disciplinare della dipendente della banca e respinge tutti i motivi di ricorso presentati.