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Occupazione abusiva di un bene del demanio, si procede con l’autotutela possessoria

Il Consiglio di Stato, (Sez. VII), con la sentenza del 30 marzo 2024, n. 2980, stabilisce che in caso di occupazione abusiva di un bene appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, l'amministrazione può esercitare il potere di autotutela possessoria e adottare un'ordinanza di rilascio
 

15 APRILE 2024

Il Consiglio di Stato, (Sez. VII), con la sentenza del 30 marzo 2024, n. 2980, stabilisce che in caso di occupazione abusiva di un bene appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, l’amministrazione può esercitare il potere di autotutela possessoria e adottare un’ordinanza di rilascio. Questo provvedimento è doveroso e vincolato e non richiede una comparazione preventiva con gli interessi del privato occupante. Inoltre, non è necessaria una motivazione specifica, se non quella che attesta l’accertamento dell’abusiva occupazione.
 
La sentenza si basa su orientamenti giurisprudenziali conformi, come la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, del 30 settembre 2015, n. 4554, e la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, del 29 gennaio 2024, n. 862. Non sono invece presenti precedenti giurisprudenziali difformi in materia.
 
Il patrimonio indisponibile
La sentenza sottolinea che per i beni del patrimonio indisponibile è possibile la sdemanializzazione tacita, ma questa non può essere dedotta semplicemente dal fatto che il bene non sia più adibito all’uso pubblico, anche per un lungo periodo. Inoltre, l’appartenenza del bene al patrimonio indisponibile del comune, in virtù della proprietà della P.A. e della sua destinazione a fini pubblici, non può essere messa in discussione da un’occupazione abusiva o dalle azioni per rivendicare una titolarità possessoria o proprietaria del bene, derivante ad esempio da usucapione.
 
La sentenza ribadisce che in caso di occupazione abusiva di un bene appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, l’amministrazione può esercitare il potere di autotutela possessoria ai sensi dell’art. 823, comma 2, c.c., adottando un’ordinanza di rilascio. Questo provvedimento è doveroso e vincolato e non richiede una comparazione preventiva con gli interessi del privato occupante. Non si può generare un affidamento “legittimo” in presenza di una situazione chiaramente abusiva. Inoltre, non è necessaria una motivazione specifica, se non quella che attesta l’accertamento dell’abusiva occupazione. Non si configura il vizio di eccesso di potere in quanto l’esercizio del potere di autotutela esecutiva è giustificato solo dalla perdurante occupazione sine titulo del bene pubblico.
 
La sentenza sottolinea che non è rilevante un’eventuale tolleranza iniziale dell’occupazione del bene, in quanto tale comportamento dell’amministrazione non conferisce alcun diritto o interesse legittimo all’occupante sine titulo.