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Potere di annullamento limitato se la procedura di selezione avviene tramite centro per l’impiego

La Corte di Cassazione, (Sez. Lav.), con la sentenza del 15 marzo 2024, n. 7068 ha rigettato il ricorso di un’Azienda sanitaria, in merito all’annullamento della procedura di valutazione dei candidati, disposta dal Direttore generale, in ragione della difficoltà della prova pratica
 

15 APRILE 2024

Approfondimento di Vincenzo e Alessandra Giannotti
 
L’avviamento a selezione del personale, per il quale è previsto il solo requisito dell’assolvimento della scuola dell’obbligo, tramite centro per l’impiego, non può essere revocato dalla PA procedente, una volta che un candidato abbia superato la prova di idoneità tecnico pratica prevista dal bando. Con queste motivazioni la Cassazione (sentenza n. 7068/2024) ha rigettato il ricorso di un’Azienda sanitaria, in merito all’annullamento della procedura di valutazione dei candidati, disposta dal Direttore generale, in ragione della difficoltà della prova pratica, tanto che a fronte di 64 candidati selezionati solo una candidata aveva superato la prova pratica.
 
La vicenda
Una candidata che ha partecipato ad una procedura di avviamento tramite centro per l’impiego ha visto annullata la propria assunzione, a seguito dell’annullamento della procedura, disposta dal Direttore generale di un’Agenzia di Tutela della Salute (ATS), motivandolo in relazione alla procedura troppo complicata intrapresa dall’Ente che, a fronte di 64 candidati, ha visto una sola candidata giudicata idonea alla selezione della prova teorico pratica. La candidata giudicata idonea ha proposto ricorso davanti al giudice del lavoro al fine di dichiarare l’illegittimità dell’annullamento della procedura una volta conclusasi. A differenza della sentenza del Tribunale di primo grado che ha rigettato il ricorso della ricorrente, la Corte di appello lo ha accolto, affermando l’assenza di un potere di autotutela in capo alla P.A.
Avverso la decisione dei giudici di appello l’ATS ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che l’annullamento della procedura discendeva da una procedura troppo complessa cui aveva fatto ricorso la commissione esaminatrice, somministrando domande complesse, invece di far sostenere la prova pratica nella copiatura, su carta uso bollo, mediante macchina da scrivere elettrica, di un saggio dattiloscritto e nella protocollazione di corrispondenza in arrivo e/o in partenza. D’altra parte, la stessa Regione avrebbe imposto prove di idoneità tarate sulla qualifica, categoria e profilo professionale del candidato da avviare al lavoro e, non, coma avvenuto nel caso di specie, mediante somministrazione di domande complesse tanto da inibire la quasi totalità dei candidati al superamento dell’idoneità.
 
Il rigetto del ricorso
Per la Cassazione le motivazioni del ricorso della ATS sono infondate. Nel caso di specie, si è in presenza una procedura di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento ed a quelle di mobilità ex art. 16 della legge n. 56 del 1987 e successive modificazioni concernente l’assunzione, da parte di una pubblica amministrazione, di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo. Nella prova di idoneità la Commissione, per gli iscritti alle liste segnalati alla P.A. richiedente, aveva proceduto alla valutazione degli stessi mediante somministrazione di domande, e, alla fine, era risultata unica vincitrice la candidata successivamente estromessa. Secondo la Cassazione, il reclutamento mediante avviamento non può essere equiparato a quello effettuato per il tramite di concorso pubblico, trattandosi di una semplice chiamata su base numerica, secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste citate. Il giudice di legittimità, infatti, ha avuto modo di precisare come la procedura attivata mediante richiesta di avviamento nell’ambito del collocamento ordinario o obbligatorio, questa S.C. ha ritenuto che la richiesta del datore di lavoro non possa essere qualificata come eventuale proposta (contrattuale) ex art. 1326 c.c., perché la proposta non è tale se non esplicitamente indirizzata al futuro, possibile contraente, né può essere configurata come proposta in incertam personam, dato che l’offerta al pubblico, prevista dall’art. 1336 c.c., è pur sempre un’offerta indirizzata al pubblico, tra cui possono essere ricompresi i possibili, futuri contraenti, quando al contrario, nel caso di specie, la richiesta deve essere indirizzata specificamente ad un pubblico ufficio. In altri termini, la richiesta della PA procedente è, in definitiva, una manifestazione di volontà che contribuisce, nel procedimento amministrativo di avviamento, a dare impulso al procedimento medesimo e che si conclude, poi, con il provvedimento di assegnazione del lavoratore, del quale la richiesta stessa è il necessario requisito di legittimità. Il successivo iter formativo del contratto di lavoro ha natura meramente civilistica e si realizza attraverso una serie di pattuizioni negoziali successive intercorse fra lavoratore e datore di lavoro che, alla fine, conducono alla definitiva conclusione del contratto (tra le tante: Cass., Sez. L, sent. n. 4915/2014). Il regolamento sugli accessi agli impieghi (d.P.R. n. 487 del 1994) ha stabilito che le amministrazioni e gli enti, entro dieci giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento, debbono convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, rispettivamente secondo l’ordine di avviamento e di graduatoria integrata, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse, precisando come previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale dei compatti di appartenenza…” (art. 27, comma 2) e che “le operazioni di selezione, sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall’affissione di apposito avviso all’albo dell’amministrazione o dell’ente. A tutte le operazioni provvede la stessa commissione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o nel bando di offerta di lavoro” (art. 27, comma 5). La selezione attivata dalla PA deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa. Per i candidati avviati al lavoro, la prova pratica si contrappone a quella teorica, perché è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì la capacità di assumere in concreto comportamenti necessari in un determinato contesto e detta capacità può essere verificata anche attraverso una prova scritta, di per sé non incompatibile con il carattere della praticità, atteso che il discrimine tra teoria e pratica è dato, in tale tipo di prova, dal contenuto delle domande formulate e delle risposte richieste (Tra le tante: Cass., Sez. L, sentenza n. 15223/2016).
La P.A. ha il potere di intervenire sulla procedura ove questa si svolga in contrasto con la normativa vigente o con quanto stabilito nel decreto di avviamento, in applicazione del principio generale per il quale, nel pubblico impiego contrattualizzato, il datore di lavoro, pur non potendo esercitare poteri autoritativi, è tenuto ad assicurare il rispetto della legge e, conseguentemente, non può dare esecuzione ad atti nulli. Non è previsto, però, in favore della P.A., un potere illimitato di annullamento o revoca, in quanto la parte pubblica può attivarsi esclusivamente nei casi di cui sopra, dando conto delle ragioni della sua scelta.
Nel caso di specie, pertanto, il direttore non poteva sindacare la complessità della prova stabilita dalla competente commissione di esame, considerato anche che egli non ha un potere di incidere sulle sue determinazioni.
Il ricorso, pertanto, è stato rigettato avendo correttamente la Corte di appello dichiarato il diritto soggettivo all’assunzione della candidata idonea, con pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro essendo presenti nell’avviso tutti gli elementi costitutivi per la sottoscrizione del contratto di lavoro (la qualifica, le mansioni e il trattamento economico e normativo del lavoratore avviato).