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Ottimizzazione delle progressioni economiche: tempi di decorrenza dei benefici

La Corte di Cassazione (Sez. lavoro), attraverso l’ordinanza n. 4631 del 21 febbraio 2024 si è espressa in merito alle progressioni economiche e ai tempi di decorrenza del beneficio
 

22 MARZO 2024

La Corte di Cassazione (Sez. Lav.), attraverso l’ordinanza n. 4631 del 21 febbraio 2024 ha stabilito l'illegittimità della condizione posta dall'Ente che collega il diritto alla progressione economica alla presenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria.
 
l criterio proposto dalla Agenzia ricorrente, secondo il quale, dalla finalità incentivante deriverebbe la necessità della permanenza in servizio dei dipendenti alla data di approvazione della graduatoria, incontra l’evidente limite di obliterare le finalità corrispettiva e premiale; del resto, la decorrenza retroattiva della progressione alla data del 1° gennaio di ciascun anno resterebbe del tutto ingiustificata se la progressione stessa avesse l’unico scopo di promuovere prestazioni di lavoro future rispetto alla conclusione della procedura. La retroattività dell’avanzamento economico non può che essere letta in coerenza con gli obiettivi perseguiti; l’intento delle parti è quello di neutralizzare le inevitabili sfasature temporali dovute ai tempi di conclusione del contratto integrativo e di successivo svolgimento delle procedure selettive, legando la progressione, anche temporalmente, ai miglioramenti già realizzati. Ne deriva che una volta che siano stati definiti i criteri di selezione - con la stipula del contratto integrativo - e venga avviata la procedura selettiva, non può ricavarsi dalla sola finalità di ottenere un aumento di efficienza dell’attività amministrativa l’ulteriore requisito della permanenza in servizio del dipendente alla data di approvazione della graduatoria. Il voler correlare il diritto alla progressione economica alla data di approvazione della graduatoria introdurrebbe un requisito aleatorio non previsto dalle parti collettive.