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La Corte dei conti sui compensi al personale dipendente

Le principali indicazioni dettate dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui compensi al personale dipendente
 

18 MARZO 2024

Approfondimento di Carlo dell'Erba

Non rientrano nel tetto del salario accessorio le quote dei proventi per le sanzioni relative alle violazioni del Codice della strada destinate alla previdenza integrativa dei vigili. I compensi che possono essere corrisposti ai dipendenti dell’Ente che sono componenti delle commissioni di concorso vanno inclusi nella spesa del personale. Sono queste le principali indicazioni dettate dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui compensi al personale dipendente.

La previdenza integrativa ed i proventi delle sanzioni al Codice della strada

I proventi che derivano dalle sanzioni per le inosservanze del Codice della strada destinati alla previdenza complementare non rientrano nel tetto complessivo del salario accessorio. E’ quanto ci dice la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia n. 22/2024.
In premessa ci viene ricordato che le risorse destinate alla previdenza complementare “costituiscono, strutturalmente, contributi di natura previdenziale, come tali estranei alla nozione di retribuzione imponibile agli effetti dell’assicurazione INPS”.
Ci viene detto che “la Sezione delle autonomie ha affermato che, mentre ai fini dell’obbligo di riduzione della spesa di cui all’art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006 sono da ricomprendere tutte le spese relative al personale (incluse quelle derivanti dalla previdenza complementare), con riferimento al tetto retributivo di cui al d.l. n. 78/2010, è decisivo stabilire se un emolumento abbia o meno funzione retributiva”. Ci viene ricordato che le disposizioni oggi in vigore dettate in materia di tetto al salario accessorio dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 si pongono in linea di sostanziale continuità con quelle dettate dal prima ricordato d.l. n. 78/2010, con particolare riferimento all’articolo 9, comma 2 bis. La sezione delle autonomie della Corte dei conti ha affermato il seguente principio di diritto: “Le somme accantonate a titolo di previdenza complementare per la polizia municipale debbono essere incluse nella spesa del personale oggetto di contenimento ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mentre vanno escluse dal calcolo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti di cui all’art. 9, commi 1 e 2 bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122″. Queste indicazioni sono da considerare come consolidate: “le Sezioni regionali di controllo di questa Corte hanno precisato che non rientrano nel limite sopra citato quelle erogazioni che sono prive di finalità retributiva e che assolvono ad una funzione contributivo-previdenziale o assistenziale” (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Piemonte, deliberazione n. 14/2024)”. Da qui la seguente conclusione: “l’utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni al codice della strada per misure di assistenza e previdenza per il personale di polizia provinciale e municipale, ex art. 208, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 285/1992, non è assoggettato al limite dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, attualmente contemplato dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”.
Queste indicazioni sono, come evidenziato, coerenti con le indicazioni fornite dalle stesse sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sulla esclusione dal tetto del salario accessorio degli incrementi del fondo destinati al finanziamento del welfare integrativo del personale dipendente e dei dirigenti.

I dipendenti componenti le commissioni di concorso

Sono compresi nel tetto di spesa del personale i compensi che le Amministrazioni corrispondono ai propri dipendenti che sono componenti di commissioni di concorso. Occorre chiarire se tale assoggettamento si estenda anche al tetto del salario accessorio: la deliberazione non offre su questo punto una indicazione univoca, visto che è incerta la qualificazione di tali somme come trattamento economico accessorio. Sono queste le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sardegna n. 23/2024.
In premessa ci viene detto che, con il tetto dettato dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, “viene individuato nell’ammontare complessivo del trattamento accessorio del personale dell’anno 2016 il parametro cui le pubbliche amministrazioni devono attenersi ai fini della quantificazione del trattamento economico accessorio. La norma si inserisce, per pacifica giurisprudenza contabile (cfr. Sez. regionale di controllo per la Lombardia deliberazione n. 151/2023/PAR), nel quadro delle disposizioni di contenimento della spesa per il personale “aventi natura cogente e inderogabile, in quanto rispondenti ad imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica ancorate al rispetto di rigidi obblighi comunitari. Tale norma è da considerare, quindi, di stretta interpretazione e non sono consentite limitazioni del suo nucleo precettivo in contrasto con il valore semantico dell’espressione normativa utilizzata”. Questo limite ed il tetto alla spesa del personale “non sono suscettibili, in via di principio, di eccezioni, trattandosi di norme di contenimento della spesa per il personale e per il trattamento accessorio aventi natura cogente e inderogabile. Al riguardo, si osserva che queste spese non possono essere sottratte ai limiti che su di esse gravano, trattandosi di disposizioni derogabili solo da espressa previsione di legge. Va rilevato che la giurisprudenza ha avuto modo di sostenere il carattere imperativo delle norme che limitano le spese di personale e la conseguente tassatività delle fattispecie derogatorie ivi contemplate, che devono trovare espresso fondamento in norme di rango primario”.
Da qui la seguente conclusione: “la previsione del limite delle risorse disponibili” (art. 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56; art. 2, comma 1, della l.r. n. 1/2023; art. 18 del d.P.R. n. 487/1994) non può essere in alcun modo considerato come nuovo e unico limite in materia di compensi alle commissioni di concorso, ma come un limite ulteriore che si aggiunge a quelli esistenti (in particolare, art. 1, comma 557-quater della legge n. 296/2006 e art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017) nel relativo ambito di applicazione, che non trovano nella normativa in esame deroga alcuna, salvo i casi previsti dal legislatore”. Sulla inclusione nelle risorse destinate al finanziamento del trattamento economico il parere non si esprime, in quanto siamo nell’ambito della interpretazione delle norme contrattuali, materia che è preclusa ai pareri della magistratura contabile.
In conclusione, leggiamo che “in disparte l’esatta qualificazione del compenso (di cui appare, allo stato, dubbia la riconducibilità nell’alveo del trattamento accessorio, il cui ambito è definito dal citato art. 45, comma 3, T.U.P.I.), devono sempre essere osservati i vincoli specifici per determinate tipologie di spesa, quali quello per il personale (art. 1, comma 557-quater della legge n. 296/2006) e per il trattamento accessorio .. che sono inderogabili nell’ambito del relativo perimetro di applicazione, e si aggiungono al limite generale delle risorse finanziarie disponibili”.
Occorre in conclusione ricordare che i compensi ai dipendenti dell’ente che sono componenti delle commissioni di concorso sono possibili sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 1-ter del d.l. n. 44/2023 che ha modificato l’articolo 3, comma 14, della legge n. 56/2019, per cui “la disciplina di cui all’articolo 24, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 (nda il vincolo alla onnicomprensività del trattamento economico accessorio dei dirigenti), non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego presso le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 165/2001 (cioè a tutte le amministrazioni pubbliche). Sulla base di tale disposizione le amministrazioni possono prevedere nei propri regolamenti che l’attività svolta dai propri segretari, dirigenti e dipendenti come componenti delle commissioni di concorso indetti dallo stesso ente sia remunerata.