Mancata iscrizione all’albo dei segretari se sprovvisti di un’adeguata formazione professionalizzante
La Corte Costituzionale, con la sentenza del 22 maggio 2023, n. 100, ha evidenziato che è illegittima una deroga che limiti le disposizioni che prevedono la frequenza ai corsi di formazione
31 MAGGIO 2023
Attraverso la sentenza del 22 maggio 2023, n. 100, la Corte Costituzione ha sottolineato che è illegittima una norma regionale volta a garantire l’iscrizione all’albo dei segretari comunali senza che il soggetto in questione abbia frequentato un corso di formazione e superato il relativo esame.
Nel caso in questione si fa riferimento a una legge regionale della Valle d’Aosta che introduce una modalità straordinaria e temporanea di iscrizione all’albo regionale dei segretari degli Enti locali. Tale modalità prevedeva la deroga alla partecipazione ad alcuni specifici corsi di formazione. La Corte ha evidenziato che tale deroga si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di imparzialità dell’azione amministrativa, di eguaglianza e parità di trattamento nell’accesso ai pubblici impieghi, del concorso pubblico come strumento necessario per l’imparzialità amministrativa. Infatti la legge consente l’iscrizione all’albo previo superamento del relativo concorso pubblico regionale, con deroga per alcune categorie quali i dirigenti degli enti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato, i soggetti in possesso di laurea magistrale.
La Corte ha quindi evidenziato che i soggetti dotati di laurea possono accedere all’albo senza aver superato il concorso pubblico regionale per segretari, a differenza di tutti gli altri soggetti successivamente indicati. Solo questo è il caso in cui può avvenire la deroga alle disposizioni che prevedono la frequenza di corsi di formazione e il sostenimento dei relativi esami finali. Pertanto attraverso questa modalità la norma non solo non pone rimedio all’assenza del concorso pubblico ma aggiunge la possibilità di iscriversi all’albo senza nemmeno frequentare il corso di formazione professionalizzante. Infine un’ulteriore deroga concessa riguarda a coloro che svolgono l’incarico solo a tempo determinato, per reggenza o copertura temporanea, e per il solo tempo necessario all’insediamento dei vincitori di concorsi o degli idonei non vincitori, i quali, in caso di copertura di tutti i posti, comunque li precedono e li sostituiscono anche nelle assegnazioni temporanee.