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Differenziali stipendiali: applicati nel calcolo del compenso straordinario

L’ARAN, con gli orientamenti applicativi del 17 aprile 2023, n. CSAN121 e del 18 aprile 2023, n. CSAN110a, ha evidenziato che i differenziali stipendiali valgono sia per il personale del comparto sanità e sia per Enti locali

24 APRILE 2023

Attraverso gli orientamenti applicativi del 17 aprile 2023, n. CSAN121 e del 18 aprile 2023, n. CSAN110a, l’ARAN ha sottolineato che lo differenziale stipendiale consente ai dipendenti pubblici di tutti gli Enti di ripartire dal valore del nuovo stipendio base con la possibilità di acquisire ulteriori differenziali che hanno la stessa natura contrattuale di quelli attribuiti in prima applicazione.
 
ARAN è arrivata a queste conclusioni dopo aver mostrato come il valore più basso dell’elemento perequativo indicato nella tabella F del contratto del 16 novembre 2022, rispetto a quello indicato nella tabella D del contratto del 21 maggio 2018, è la conseguenza del suo conglobamento all’interno dello stipendio tabellare. A tal proposito tale conglobamento avviene in una situazione di neutralità finanziaria poiché il valore medio dell’elemento perequativo effettivamente conglobato è inferiore per tener conto sia dell’effetto che si determina sulla tredicesima mensilità che, in precedenza, non era riconosciuta.
 
Allo stesso tempo ARAN evidenzia anche che la base di calcolo sulla quale deve essere applicato l’algoritmo per la determinazione dello straordinario deve tenere in considerazione anche un’eventuale differenziale stipendiale iniziale in godimento dal dipendente. A tal proposito il nuovo contratto ha previsto, a decorrere dall’1° dicembre 2022, ovvero il primo giorno successivo alla data di definitiva sottoscrizione del nuovo contratto nazionale di lavoro, l’inglobamento dell’elemento perequativo una tantum nello stipendio tabellare.