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Dimissioni del dipendente con figlio di età inferiore all’anno d’età

Il Servizio consulenza Regione Friuli Venezia Giulia, con il parere del 6 aprile 2023, prot. 205521, ha stabilito che i lavoratori che si dimettono nel periodo di prova non sono tenuti al preavviso

21 APRILE 2023

Attraverso il parere del 6 aprile 2023, prot. 205521, il Servizio consulenza Regione Friuli Venezia Giulia è intervenuto a seguito della richiesta di chiarimenti da parte di un Comune in ordine alla fattispecie di dipendente, con figlio di età inferiore all’anno, che intende rilasciare le dimissioni. In particolare l’Ente gradirebbe conoscere i termini di preavviso e se sussistono specifiche procedure da seguire, vista l’età del minore.
 
Il servizio consulenza Regione Friuli Venezia Giulia ha evidenziato che l’art. 55, comma 1, del d.lgs. 151/2001 dispone che, in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54 del medesimo decreto, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. Il parere precisa altresì che la lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.
 
In seguito, al già richiamato art. 54, al comma 1, si mostra come quest’ultimo prevede che le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal capo III (congedo di maternità), nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Inoltre, il comma 4 del citato art. 55 stabilisce che la risoluzione consensuale del rapporto deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente per territorio. Lo stesso organo si deve occupare anche della richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.