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Doppio obbligo di prova per ottenere i risarcimenti dalla PA

Il Consiglio di Stato, sez. VII, con la sentenza del 27 marzo 2023, n. 3094, ha stabilito che è necessario che si dimostri sia la colpa e sia la conseguenza derivante dal danneggiamento

19 APRILE 2023

Con la sentenza del 27 marzo 2023, n. 3024, il Consiglio di Stato (Sez. VII) ha evidenziato che sussiste, per ottenere il risarcimento dalla PA, il doppio obbligo di prova che consiste nel dimostrare la colpa o il dolo e le loro conseguenze effettive sul danneggiato.
 
Il caso della sentenza fa riferimento a dei genitori di un alunno affetto da un disagio comportamentale certificato i quali avevano ritirato il figlio dalla scuola per presentarlo poi all’esame come privatista. All’esame però, l’alunno non si era presentato, con il conseguente giudizio di non superamento. I genitori, dopo essersi rivolti al TAR, hanno insistito per ottenere il risarcimento del danno poichè la Commissione, in previsione dell’esame da privatista, non aveva adottato gli opportuni accorgimenti connessi alle peculiari condizioni di salute dell’alunno.
 
Il Consiglio di Stato però ha adottato una soluzione negativa poichè non si può configurare un rapporto obbligatorio nell’ambito di un procedimento amministrativo perché, sussistono due situazioni attive, cioè il potere della PA e l’interesse legittimo del privato. Ne consegue che il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della PA.
 
Pertanto sotto il profilo oggettivo il nesso di causalità materiale, inteso come lesione della posizione di interesse legittimo, si deve provare la lesione di un interesse qualificato e differenziato, meritevole di tutela nella vita di relazione, e il conseguente pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale scaturitone. Dall’altro lato, dal punto di vista soggettivo è necessaria la prova del dolo o la colpa in capo all’Amministrazione. Per questo, è necessario dimostrare che la stessa abbia tenuto un comportamento negligente, in palese contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
 
In conclusione, come riporta anche il Sole 24 ore, secondo il Consiglio di Stato, appare dirimente la mancata presentazione dell’alunno alla sessione di esame programmata – e riproposta, in sessione di recupero – circostanza che «interrompe il nesso causale tra la condotta rimproverata alla Commissione d’esame e il danno conseguente al mancato superamento della prova d’esame». In aggiunta, sotto il profilo soggettivo, le diverse interlocuzioni tra dirigente scolastico e genitori comprovano l’assenza di colpevolezza nella gestione di un caso peculiare di non agevole risoluzione, con esclusione dunque di una condotta rimproverabile in capo alla scuola.